Cose in custodia: la condotta colposa e prevedibile del danneggiato spezza il nesso ed esonera il custode (Cass. 8633/2026)
Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza n. 8633/2026, pubblicata il 7 aprile 2026 (R.G.N. 624/2025) — camera di consiglio del 25 febbraio 2026, Presidente Franco De Stefano, Relatrice Antonella Pellecchia.
Il principio di diritto
«La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito … oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo», condotte che, per interrompere il nesso, devono essere connotate da oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità.
Il fatto
Una passante cadeva inciampando in una caditoia per la raccolta delle acque piovane, posta sotto il livello del manto stradale, riportando la frattura scomposta del capitello radiale. Agiva contro la Provincia e, in corso di causa, chiamava in causa il Comune. Il Tribunale rigettava la domanda, ravvisando la colpa esclusiva della danneggiata; la Corte d’appello confermava. La danneggiata ricorreva per cassazione con quattro motivi, incentrati sulla responsabilità da cose in custodia e sull’onere della prova.
La motivazione
I primi due motivi sono inammissibili: censurano statuizioni di primo grado non specificamente contestate e, sotto l’apparente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mirano a una rivalutazione delle prove (visibilità della caditoia, conoscenza dei luoghi da parte della residente) preclusa in sede di legittimità.
Il terzo motivo — secondo cui la condotta del danneggiato rileverebbe solo se “imprevedibile e inevitabile” in senso assoluto — è infondato. Il contributo causale del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. opera sul piano oggettivo del nesso di causalità materiale e prescinde dall’imputabilità soggettiva. L’imprevedibilità e l’imprevenibilità non vanno intese come impossibilità assoluta di prevedere un’imprudenza della vittima (sempre astrattamente possibile), ma come violazione dei doveri minimi di cautela normalmente esigibili: la loro inosservanza è, sul piano oggettivo della regolarità causale, non prevedibile né prevenibile. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio, ravvisando una condotta colposa della vittima con efficacia eziologica esclusiva, tale da ridurre a mera occasione la relazione con la res.
Il quarto motivo, che denuncia travisamento della prova, è inammissibile: il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. (Sez. Un. n. 5792/2024), mentre la censura si risolve nella richiesta di una diversa lettura delle deposizioni.
Esito: rigetta il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti.
Implicazioni pratiche
Nelle cause per cadute su strade, marciapiedi e caditoie, al danneggiato basta provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno; ma il custode si libera dimostrando che la condotta colposa della vittima ha avuto efficacia causale esclusiva. La “prevedibilità” astratta dell’imprudenza altrui non salva la pretesa: quando l’ostacolo era visibile e i luoghi erano noti al danneggiato, l’onere di cautela su di lui gravante è accentuato e la sua violazione integra il caso fortuito.
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