Obbligo informativo del commercialista e responsabilità professionale per omessa indicazione nel quadro RW (Cass. civ. Sez. 3 n. 1365 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il commercialista incaricato della redazione della dichiarazione dei redditi è tenuto, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ., a fornire al cliente tutte le informazioni utili rientranti nella propria competenza e a prospettare le diverse soluzioni praticabili, inclusa quella di indicare un cespite in presenza di dubbi interpretativi. Detto obbligo informativo è ricompreso nell’oggetto della prestazione professionale, con la conseguenza che l’allegazione della sua violazione non costituisce domanda nuova, ma profilo della medesima domanda di risarcimento per inadempimento. Grava sul professionista, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., l’onere di provare di aver compiutamente adempiuto informando e interloquendo con l’assistito.
Il Fatto
Il contribuente conveniva in giudizio il commercialista e lo studio professionale associato, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per l’inadempimento del mandato professionale. Due i profili di responsabilità dedotti: l’omessa indicazione nel quadro RW delle dichiarazioni dei redditi di uno yacht detenuto in leasing, con conseguente irrogazione di sanzione amministrativa, e l’omessa proposizione del ricorso in opposizione avverso l’atto di contestazione. Il Tribunale rigettava le domande, con pronuncia confermata dalla Corte d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità affronta il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile, in quanto nuova in appello, la deduzione del difetto d’informazione quale profilo di responsabilità professionale, atteso che in primo grado era stato allegato soltanto l’inadempimento consistente nella mancata compilazione del quadro RW. La Corte ritiene erroneo tale assunto.
Richiamati i propri precedenti, la Suprema Corte rammenta che il commercialista, anche solo incaricato di una consulenza, ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni utili per il cliente e di segnalare le questioni che esulino dalla propria competenza. Tale obbligo comprende la prospettazione tanto delle soluzioni praticabili quanto di quelle non praticabili, al fine di porre il cliente nelle condizioni di scegliere consapevolmente.
La Corte chiarisce che, essendo l’obbligo informativo parte integrante dell’incarico professionale, l’allegazione della sua violazione non introduce una domanda nuova, ma costituisce un profilo del medesimo inadempimento già dedotto: la mancata interlocuzione con l’assistito è infatti profilo interno all’omesso o inesatto adempimento contestato. Ne consegue che, una volta allegato l’inadempimento e dimostrata la lesione dell’interesse, spetta al professionista convenuto provare di aver compiutamente adempiuto all’obbligo informativo.
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Nota della Redazione
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