Responsabilità del professionista e onere della prova del nesso causale (Cass. civ. Sez. 3 n. 10811 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contrattuale del professionista, l’attore che chieda il risarcimento del danno deve provare non solo l’inadempimento, ma anche il nesso causale tra questo e il pregiudizio lamentato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Tale prova deve essere riferita sia al danno evento sia al danno conseguenza, e, quando il danno è allegato come perdita di una utilità altrimenti conseguibile, il relativo giudizio è necessariamente prognostico secondo il criterio del “più probabile che non”. L’accertamento del nesso di causalità giuridica costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione.
Il Fatto
Il cliente conferiva a due professionisti l’incarico di seguire il procedimento urbanistico per un intervento di ristrutturazione finalizzato alla creazione di una struttura agrituristica e di curare la richiesta di un finanziamento regionale a fondo perduto. A causa di un’omessa integrazione documentale, il procedimento veniva archiviato e il cliente perdeva il finanziamento. Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria, ma la Corte d’Appello, riformando la decisione, la rigettava per mancata prova del nesso causale tra l’inadempimento dei professionisti e la perdita del finanziamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminando il primo motivo di ricorso, chiarisce che la Corte territoriale non ha violato le regole sul riparto dell’onere della prova. Non è stato richiesto al creditore di dimostrare l’inesistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell’obbligazione risarcitoria, ma di provare che, in assenza dell’inadempimento, il finanziamento sarebbe stato effettivamente ottenuto. Tale prova, secondo il criterio del “più probabile che non”, è un elemento costitutivo della domanda risarcitoria e grava sull’attore, non essendo ipotizzabile una dimostrazione liberatoria in capo al convenuto basata sul principio di vicinanza della prova, come ribadito da Cass. n. 20707 del 2023.
La Suprema Corte precisa che il nesso causale deve essere dimostrato sia con riferimento al danno evento sia al danno conseguenza. In particolare, il danno evento non consiste nella lesione dell’interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l’obbligazione professionale, ma nella lesione dell’interesse primario del creditore. Nel caso di specie, non era sufficiente dimostrare la perdita del titolo edilizio, ma occorreva provare la ragionevole e concreta probabilità che i fondi, senza quell’inadempimento, sarebbero stati accordati.
Quanto alla contestazione relativa alla valutazione delle risultanze istruttorie, la Corte osserva che il giudice di merito ha accertato che il finanziamento era subordinato a condizioni ulteriori e diverse, tra cui la realizzazione di opere di mitigazione imposte dall’Autorità di Bacino. Tali opere, essendo riferibili a scelte e possibilità del cliente, non potevano essere ricondotte nell’ambito degli adempimenti tecnici dei professionisti. La mancata dimostrazione della volontà e della capacità economica del cliente di realizzarle tempestivamente rende corretta la decisione di rigetto, essendo l’accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità.
Infine, la Corte dichiara infondato anche l’assunto per cui la comunicazione della Comunità Montana del novembre 2005 avrebbe confermato l’avvenuta concessione del finanziamento. Tale documento, al contrario, indicava solo la documentazione necessaria da esaminare, all’esito delle disponibilità finanziarie, non implicando affatto la certezza del finanziamento. L’accertamento del nesso di causalità giuridica, compiuto ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., è un apprezzamento di fatto, non rivedibile in cassazione se adeguatamente motivato, come confermato da Cass. n. 18509 del 2021.
Nota della Redazione
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