Danno da ritardato accreditamento di struttura sanitaria privata: giurisdizione esclusa del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 8693 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accreditamento di una struttura sanitaria privata, ai sensi dell’art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992, costituisce una concessione e non una autorizzazione, poiché attribuisce al soggetto accreditato la facoltà di stipulare contratti con le ASL, facoltà inesistente prima del provvedimento. Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno derivante dal ritardato o mancato accreditamento, fondata sull’illegittimità del diniego, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il danno da lesione dell’incolpevole affidamento, per il quale può sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, presuppone l’esistenza di un provvedimento amministrativo di cui sia allegata l’apparente legittimità, non la mera speranza che la P.A. adotti in futuro un provvedimento favorevole.
Il Fatto
Una società di gestione di clinica privata convenne in giudizio la Regione, chiedendone la condanna al risarcimento del danno. La società deduceva di aver presentato istanza di accreditamento nel 1997, accolta solo nel 2006, e di aver erogato prestazioni sanitarie nel frattempo, ricevendo il rimborso di una quota ridotta. La Regione eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione, decisione confermata dalla Corte d’appello, che qualificò la domanda come fondata sul presupposto dell’illegittimo diniego di un provvedimento amministrativo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo. Il presupposto per radicare la domanda dinanzi al giudice ordinario sarebbe che il rilascio dell’accreditamento formi oggetto di un diritto soggettivo, tesi giudicata infondata. L’accreditamento di una struttura sanitaria privata, secondo l’art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992, è subordinato a valutazioni discrezionali circa la funzionalità rispetto alla programmazione regionale e la verifica dell’attività svolta. Esso è pertanto una concessione, non una autorizzazione, poiché attribuisce una facoltà prima inesistente: stipulare contratti con le singole ASL.
All’epoca dell’introduzione del giudizio, la domanda avrebbe dovuto essere proposta al giudice amministrativo, ex artt. 4 e 7 l. n. 1034/1971, senza che l’art. 133 d.lgs. n. 104/2010 abbia innovato in materia. La Corte ha poi chiarito che la giurisprudenza sul danno da lesione dell’affidamento incolpevole sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi non è invocabile nel caso di specie.
Le Sezioni Unite hanno precisato che la domanda di risarcimento per lesione dell’affidamento è devoluta al giudice amministrativo nelle materie di giurisdizione esclusiva, tra cui la gestione dei pubblici servizi, ove rientra l’assistenza sanitaria. La giurisprudenza che attribuisce al giudice ordinario le controversie sul danno da affidamento riguarda fattispecie in cui sia stato adottato un provvedimento ampliativo, successivamente annullato o revocato, o che abbia leso un terzo. Nel caso in esame, la struttura sanitaria si duole della mancata adozione di un provvedimento favorevole: l’affidamento tutelato è quello sulla legittimità di un atto già adottato, non la mera speranza di un provvedimento futuro.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.