Incidente con cinghiale: onere del danneggiato di provare dinamica e comportamento dell’animale (Cass. civ. Sez. 3 n. 12012 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danni cagionati da fauna selvatica, trova applicazione la regola ascrittiva della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., che la attribuisce sul piano oggettivo al proprietario dell’animale o a chi deve curarsene, ivi incluse le specie protette ai sensi della legge n. 157/1992, rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato e affidate alla Regione. Sul danneggiato grava l’onere di allegare e provare l’esatta e completa dinamica dell’incidente, e in particolare sia il comportamento dell’animale sia la condotta di guida del conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione; la prova deve essere positiva e certa, tale da consentire al giudice di valutare l’eventuale concorso causale ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., senza automatismi presuntivi. In mancanza di tale prova, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, neppure in parte, risultando superata la regola della “doppia presunzione” fondata sulla coeva applicazione degli artt. 2052 e 2054 c.c. La pubblica amministrazione, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare non solo di aver gestito correttamente la fauna, ma anche che il danno sia derivato da caso fortuito.
Il Fatto
La ricorrente convenne in giudizio la Regione dinanzi al Giudice di pace, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in seguito all’urto con un cinghiale che aveva attraversato improvvisamente la strada. Il giudice di prime cure accolse la domanda, qualificandola ai sensi dell’art. 2052 c.c., riconoscendo un concorso di colpa del conducente nella misura del 30%. A seguito dell’appello proposto dalla Regione, il Tribunale ridusse il quantum, affermando la responsabilità concorrente e paritaria delle parti, e condannò l’ente al pagamento della metà del danno, rilevando che entrambe le parti non avevano fornito le prove liberatorie rispettivamente previste dagli artt. 2054 e 2052 c.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità, richiamando i propri più recenti arresti, ha innanzitutto ricostruito il quadro sistematico in materia di responsabilità per danni causati da fauna selvatica. Ha confermato l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. anche agli animali selvatici protetti, in quanto beni rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato e affidati alla gestione della Regione, la quale è pertanto responsabile dei danni dagli stessi provocati.
La Suprema Corte ha poi precisato gli oneri probatori gravanti sulle parti. Sul danneggiato incombe l’onere di allegare e dimostrare la dinamica del sinistro e il nesso causale tra il comportamento dell’animale e la condotta di guida, dovendo fornire una prova completa che consenta al giudice di stabilire se l’incidente sia causalmente attribuibile al solo animale o anche alla condotta del conducente. Alla pubblica amministrazione, invece, spetta dimostrare la corretta gestione della fauna e il verificarsi del danno per caso fortuito.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva fatto applicazione del criterio della “doppia presunzione”, affermato da un precedente del 2023, secondo cui in caso di mancata prova liberatoria da parte di entrambi i soggetti, la responsabilità grava su ciascuno in pari misura. La Corte ha tuttavia dichiarato tale principio superato, alla luce delle recenti sentenze nn. 2526 e 2528 del 2026, che hanno escluso la possibilità di applicare congiuntamente le presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. per giungere a un risarcimento dimezzato in caso di incertezza sulla dinamica.
La Corte ha quindi concluso che, nella specie, la domanda attorea non avrebbe potuto essere accolta, neppure in parte, stante l’insufficiente prova della dinamica dell’incidente fornita dalla parte attrice. Tuttavia, poiché la Regione non aveva proposto ricorso incidentale sul punto, la statuizione del giudice di merito non poteva essere cassata, operando il divieto di reformatio in pejus. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.
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Nota della Redazione
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