Incentivi per funzioni tecniche al DEC: il carattere unitario dell’appalto non supera la soglia del singolo lotto (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 160 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 in favore del dipendente nominato direttore dell’esecuzione del contratto richiede la rigorosa e documentata verifica della particolare complessità degli interventi e delle prestazioni tecniche richieste, quale presupposto che deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione. La soglia di 500.000 euro per la nomina del DEC negli appalti di servizi non può essere raggiunta cumulando l’importo dei singoli lotti: sotto il profilo economico ciascun lotto è considerato separatamente, seppure aggiudicato con un’unica procedura. La suddivisione in lotti risponde alla preferenza codificata per l’apertura al mercato e non rileva ai fini del superamento della soglia, mentre la valutazione della complessità resta rimessa all’esclusiva responsabilità dell’amministrazione.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Rho ha chiesto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia un parere sulla legittimità del riconoscimento dell’incentivo al Direttore dell’Esecuzione del Contratto per un appalto di servizi di manutenzione del verde pubblico, affidato con gara nel 2018, dell’importo complessivo di 1.962.000 euro oltre IVA, articolato in lotti omogenei di importo inferiore a 500.000 euro ciascuno.
L’Ente, dotato di apposito regolamento conforme all’art. 113, comma 3, d.lgs. 50/2016, rappresentava che la suddivisione in lotti rispondeva alle finalità di apertura al mercato di cui all’art. 51 d.lgs. 50/2016 e che era stato nominato un unico DEC per tutti i lotti, soggetto diverso dal RUP, in ragione della specifica competenza agronomica. Il Comune riteneva che il carattere unitario dell’appalto consentisse di fare riferimento all’importo complessivo ai fini dell’erogazione dell’incentivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato i requisiti di ammissibilità della richiesta, riscontrati sotto il profilo soggettivo e oggettivo, evidenziando come la recente legge n. 1/2026 abbia rafforzato la funzione consultiva, escludendo la gravità della colpa per gli atti conformi ai pareri resi e fissando il termine perentorio di trenta giorni per la risposta.
Sul merito, il Collegio ha osservato che la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, oggi contenuta nell’art. 45 d.lgs. 36/2023 ma applicabile nella previgente formulazione dell’art. 113 d.lgs. 50/2016 alle gare pubblicate prima del 1° luglio 2023, è di stretta interpretazione, individuando tassativamente le attività incentivabili in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione.
Quanto alla suddivisione in lotti, la Corte ha precisato che la preferenza per la suddivisione è codificata dall’art. 51 d.lgs. 50/2016 e oggi dall’art. 58 d.lgs. 36/2023, e che l’aggiudicazione di ciascun lotto costituisce una procedura autonoma. Ciò implica che non può farsi riferimento all’importo cumulato dei lotti per la determinazione del fondo incentivante, essendo i singoli lotti considerati separatamente sotto il profilo economico, benché aggiudicati contestualmente.
Quanto al requisito soggettivo, l’art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016 subordina l’attribuzione dell’incentivo alla nomina del direttore dell’esecuzione. Secondo le Linee guida ANAC n. 3, tale nomina è obbligatoria per prestazioni di importo superiore a 500.000 euro, ma la particolare complessità può caratterizzare anche appalti di importo inferiore: il parametro numerico costituisce solo un criterio di orientamento, potendosi derogare all’onnicomprensività solo in circostanze davvero eccezionali.
Nel caso di specie, la Sezione ha osservato che non sembrano rinvenibili elementi di particolare complessità tecnica nella gestione dei lotti di manutenzione del verde, attività che rientra nell’ordinarietà delle funzioni istituzionali. La valutazione concreta della complessità è rimessa all’esclusiva responsabilità dell’amministrazione, che dovrà rigorosamente motivare l’eventuale sforzo supplementare richiesto al direttore dell’esecuzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.