Rinunzia agli atti accettata e estinzione del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 35 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile la rinunzia agli atti può essere proposta dalle parti in qualunque stato e grado della causa e produce effetto solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme, non essendo efficace l’accettazione che contenga riserve o condizioni. Integrata regolarmente la fattispecie dell’art. 110 c.g.c., il giudice dichiara l’estinzione del processo. La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese. Il pubblico ministero contabile può rinunziare motivatamente agli atti, anche con dichiarazione in udienza, e non può opporsi autonomamente quando l’amministrazione resistente abbia accettato la rinunzia.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore autostradale, ha proposto ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti chiedendo l’accertamento della non applicazione della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica e, in via subordinata, l’annullamento dell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, nella parte in cui l’ISTAT vi ha ricompreso la società per l’anno 2024.
Nel giudizio si sono costituiti l’ISTAT e il Ministero dell’economia e delle finanze; la Procura generale ha chiesto in via pregiudiziale di sollevare questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni e, nel merito, il rigetto del ricorso. Prima dell’udienza la società ha depositato atto di rinunzia agli atti del processo.
La Motivazione della Corte
All’udienza il difensore della ricorrente ha confermato la volontà di rinunciare agli atti del processo dinanzi alla Corte dei conti, per coltivare analoga domanda presso il TAR. L’ISTAT ha dichiarato di accettare la rinunzia e la Procura generale, in considerazione dell’accettazione dell’amministrazione resistente, ha ritenuto di non potersi autonomamente opporre, accettando anch’essa.
Le Sezioni riunite hanno verificato l’integrale realizzazione della fattispecie di cui all’art. 110 c.g.c., richiamandone il contenuto: la rinunzia può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa; produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte, che non è efficace se contiene riserve o condizioni; il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo.
La Corte ha quindi accertato la regolarità delle dichiarazioni rese in udienza e la conseguente estinzione del giudizio, con esclusione di ogni pronuncia sulle spese. La definizione in rito assorbe ogni altra questione, compresa l’istanza pregiudiziale di rimessione alla Consulta e le difese di merito dell’ISTAT, che restano prive di esame.
Il dispositivo è stato letto in udienza ai sensi dell’art. 128, comma 3, c.g.c., con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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