Trasferimento del tracciato della servitù: estingue quella originaria e ne costituisce una nuova (Cass. 9247/2026)
Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 9247/2026, pubblicata il 12 aprile 2026 (R.G.N. 3713/2021) — camera di consiglio del 4 marzo 2026, Presidente Giuseppe Fortunato, Relatore Vincenzo Picaro.
Il principio di diritto
Il trasferimento del luogo di esercizio della servitù ex art. 1068, quarto comma, c.c. comporta l’estinzione della servitù originaria e la costituzione di una nuova servitù sul diverso tracciato, senza che sia richiesta una diversità totale rispetto al percorso convenzionale (essendo ammessa la sovrapposizione anche parziale). La valutazione del “notevole vantaggio” per il fondo dominante e del “danno” per il fondo servente va condotta comparando la situazione del fondo già gravato dalla servitù convenzionale, e non un’ipotetica condizione di libertà assoluta del fondo servente.
Il fatto
La proprietaria di un fondo dominante chiedeva il trasferimento, su un diverso tracciato, della servitù di passo pedonale e carrabile costituita per atto del 1981, ovvero il suo trasferimento ex art. 1068 c.c. sul percorso di fatto realizzato dal fondo servente. Le opere previste nell’atto costitutivo non erano realizzabili per il diniego della Sovrintendenza (giardino storico e fontana monumentale sotto vincolo). Dopo un primo rinvio disposto dalla Cassazione (ord. n. 31456/2018), il giudice del rinvio dichiarava estinta per impossibilità di fatto la servitù pattuita e disponeva, ex art. 1068, quarto comma, c.c., il trasferimento della sola servitù di passaggio pedonale sulla stradella già realizzata dal fondo servente. Avverso tale sentenza propongono ricorso principale la proprietaria del fondo dominante (per il diniego del passaggio carrabile) e ricorso incidentale la proprietaria del fondo servente.
La motivazione
Il ricorso incidentale del fondo servente è integralmente infondato. Il giudice del rinvio era vincolato ex art. 384 c.p.c. all’ordinanza n. 31456/2018; il divieto di sovrapposizione anche parziale dei tracciati non trova riscontro nell’art. 1068 c.c., e l’effetto estintivo della servitù originaria e la costituzione di una diversa servitù derivano dal trasferimento (non dal non uso ventennale ex art. 1074 c.c.). La motivazione sui presupposti del trasferimento — notevole vantaggio per il fondo dominante e assenza di danno per il fondo servente — non è meramente apparente (soglia del “minimo costituzionale”, art. 111, sesto comma, Cost.). Sono invece fondati i due motivi del ricorso principale sul passaggio carrabile: il giudice del rinvio ha erroneamente comparato il passaggio carrabile sulla stradella con quello esercitato dal conduttore durante una pregressa locazione, ignorando che il fondo servente era già gravato dalla servitù carrabile pattuita nel 1981. La comparazione andava condotta tra il disagio già derivante dall’originaria costituzione della servitù carrabile e quello derivante dal passaggio sul nuovo tracciato, non rispetto a un’inesistente condizione di libertà assoluta del fondo servente.
Esito: la Corte accoglie i due motivi del ricorso principale, respinge il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
Quando il percorso convenzionale di una servitù di passaggio diventa impraticabile, l’art. 1068, quarto comma, c.c. consente di trasferirlo su altra parte del fondo servente: il trasferimento estingue la vecchia servitù e ne costituisce una nuova, e non è impedito dal fatto che i due tracciati coincidano in parte. Nel bilanciamento tra vantaggio del fondo dominante e danno del fondo servente, però, il danno non va misurato rispetto a un fondo “libero”, ma rispetto a un fondo già asservito per convenzione: è un punto decisivo, ad esempio, quando si discute del passaggio carrabile che grava su aree di pregio.
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