Indennità di accompagnamento: la mancata collaborazione all’esame non invalida la CTU (Cass. 9593/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 9593/2026, pubblicata il 15 aprile 2026 (R.G.N. 21676/2025) — camera di consiglio del 12 marzo 2026, Presidente Fabrizia Garri, Relatore Riccardo Rosetti.

Il principio di diritto

In tema di accertamento medico-legale per le prestazioni assistenziali, la mancata collaborazione del periziando all’esame del visus non invalida la valutazione del consulente che, sulla base della congruità dell’esame obiettivo e degli esami strumentali, escluda la condizione dedotta; il giudice che, di fronte a critiche specifiche e circostanziate alla consulenza, esamini le contestazioni e dia conto in modo puntuale delle ragioni della propria adesione non incorre nel vizio di motivazione né in un pedissequo rinvio alla CTU.

Il fatto

Una persona promuoveva davanti al Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, un accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. per il riconoscimento della cecità (assoluta o parziale) legittimante l’indennità di accompagnamento e il relativo trattamento. L’accertamento tecnico preventivo si concludeva in senso sfavorevole; introdotto il giudizio di merito, all’esito di una nuova consulenza tecnica il Tribunale rigettava la domanda. Avverso tale sentenza è proposto ricorso per cassazione con due motivi (la parte si è costituita anche in qualità di erede); l’INPS resiste con controricorso.

La motivazione

Entrambi i motivi sono infondati. Con il primo si lamentava che il consulente, in assenza di collaborazione della persona all’esame visivo, avesse comunque escluso la cecità: ma il consulente, non potendo eseguire l’esame del visus, ha valutato la congruità dell’esame obiettivo e degli esami strumentali con la condizione dedotta, escludendola, in linea con la valutazione della Commissione medica e con il primo accertamento tecnico; non è quindi vero che siano mancati esami decisivi. Con il secondo si deduceva un pedissequo rinvio della sentenza alle ragioni della consulenza: ma il giudice non si è limitato a richiamare la CTU, avendo esaminato le contestazioni della parte e ritenutele superate dalle risposte del consulente. Vale il principio per cui, di fronte a critiche specifiche e circostanziate alla consulenza, il giudice di merito deve spiegare in modo puntuale le ragioni della propria adesione (Cass. n. 32069/2023). La motivazione si colloca oltre il minimo costituzionale, senza errori o salti logici.

Esito: la Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese, stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato e dispone l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

Implicazioni pratiche

Nei giudizi per il riconoscimento di prestazioni assistenziali, la mancata collaborazione agli esami non impedisce al consulente di formulare la propria valutazione sulla base degli accertamenti obiettivi e strumentali disponibili. Sul fronte del giudice, la sentenza ribadisce che il richiamo alla CTU regge solo se accompagnato dall’esame delle contestazioni di parte e dalla spiegazione puntuale delle ragioni dell’adesione: un rinvio meramente apodittico alla consulenza resta censurabile.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *