Costi d’impresa: l’antieconomicità è indice del difetto di inerenza; provata la contestazione, l’onere della prova torna al contribuente (Cass. trib. 9887/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 9887/2026, pubblicata il 16 aprile 2026 (R.G.N. 3284/2025) — camera di consiglio del 27 gennaio 2026, Presidente Francesco Federici, Relatore Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
Il principio di diritto
In tema di imposte sui redditi, il principio di inerenza dei costi deducibili esprime una correlazione qualitativa tra costo e attività d’impresa, che prescinde da valutazioni quantitative; l’antieconomicità del costo — la sproporzione tra la spesa e l’utilità che ne deriva — può tuttavia fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza. In tal caso, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all’attività d’impresa, l’Amministrazione è tenuta a dimostrare, anche con indizi, gli ulteriori elementi contrari, evidenziando l’inattendibilità della condotta del contribuente.
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione, per il 2014, costi dedotti da uno studio associato di consulenza aziendale ai fini IRAP e detratti ai fini IVA, relativi a fatture emesse da una s.r.l.: costi ritenuti non analiticamente documentati e antieconomici, anche in ragione della sovrapposizione tra lo studio e la società fatturante (identità di soci, sede legale e luogo di attività) e del carattere duplicativo dei servizi rispetto all’attività dello studio. Con ulteriori avvisi, per trasparenza (art. 5 TUIR), il maggior reddito era imputato ai due associati. La Commissione provinciale di Roma accoglieva i ricorsi; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l’appello dell’Ufficio. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La motivazione
I primi due motivi — sull’onere della prova, la genericità delle fatture e l’antieconomicità — sono in parte inammissibili e in parte infondati. La contestazione dell’Ufficio non riguardava solo l’antieconomicità, ma anche la genericità delle fatture e la sovrapposizione dei soggetti. La Corte ricorda che l’irregolarità della fattura, non conforme ai requisiti dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972, fa venir meno la presunzione di veridicità e la rende inidonea a fondare la deduzione del costo o la detrazione dell’IVA, incombendo su chi la richiede l’onere di provarne i presupposti anche con elementi integrativi. Quanto all’antieconomicità, essa può fungere da indice del difetto di inerenza: una volta che il contribuente indichi i fatti che riconducono il costo all’attività d’impresa, spetta all’Amministrazione dimostrare, anche con indizi, gli elementi contrari.
Nel caso, la Corte di merito ha ritenuto — con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità — non assolto l’onere di prova contraria del contribuente, che aveva prodotto solo un contratto del 2006 privo di data certa e documentazione generica, senza riscontri concreti sui servizi. Il terzo motivo (abuso del diritto ex art. 10-bis della legge n. 212/2000, libertà organizzativa, doppia imposizione) è inammissibile, in quanto questione nuova e comunque non attinente alla ratio decidendi.
Esito: rigetta il ricorso. Essendo la decisione conforme alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica le sanzioni per abuso del processo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. (2.200 e 1.100 euro).
Implicazioni pratiche
La decisione ribadisce la meccanica dell’onere della prova sui costi. L’inerenza resta un giudizio qualitativo, ma l’antieconomicità — e la genericità o irregolarità delle fatture — sono indici che, una volta dedotti dall’Ufficio, spostano sul contribuente l’onere di documentare in concreto la riconducibilità del costo all’attività d’impresa. Non basta esibire un contratto-quadro risalente o fatture formalmente presenti: servono riscontri specifici sull’effettività e sulla congruità delle prestazioni, soprattutto quando fornitore e cliente sono sovrapposti (stessi soci, stessa sede). Nota processuale: con la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., le sanzioni per lite temeraria scattano “di default”, senza valutazione discrezionale — un deterrente concreto contro i ricorsi manifestamente infondati.
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Nota della Redazione
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