Motivazione apparente e giudicato esterno su edificabilità (Cass. civ. Sez. 5 n. 19679 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione è solo apparente, con conseguente nullità della sentenza per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. È nulla, pertanto, la sentenza del giudice tributario d’appello che, nel riformare la pronuncia di primo grado, ometta di specificare le ragioni per cui ritiene di discostarsi dalla statuizione che aveva fondato la decisione sull’esistenza di un giudicato esterno, formatosi a seguito di pronunce della Corte di cassazione che avevano accertato, tra le stesse parti, la natura edificatoria dell’area ai fini IMU. La mancata impugnazione della sentenza di primo grado, che abbia annullato in parte l’avviso di accertamento, determina il giudicato interno sulla non imponibilità relativamente ai cespiti oggetto di quella statuizione.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012, annullandolo per i terreni siti in via Marina Vecchia e via Ronchi e confermandolo per l’area di via dei Fortini. La decisione si fondava sull’esistenza di un giudicato esterno derivante da pronunce della Cassazione che avevano accertato, tra le stesse parti, l’edificabilità di quest’ultima area sulla base del criterio dell’edificabilità legale.
La contribuente proponeva appello e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana accoglieva integralmente il gravame, annullando l’avviso. Il Comune ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per motivazione apparente, non avendo il giudice d’appello indicato le ragioni del proprio discostarsi dalla statuizione di primo grado in ordine al giudicato esterno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando congiuntamente i primi due motivi di ricorso, li ha ritenuti fondati. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 22232 del 2016, ha precisato che la motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione, contenendo argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice e demandando all’interprete l’inammissibile compito di integrarla con congetture.
Nella specie, la sentenza impugnata era caratterizzata da valutazioni astratte e di ordine generale e da considerazioni incongrue rispetto alle questioni prospettate. In particolare, i giudici di appello avevano omesso di specificare le ragioni idonee a superare quanto statuito in primo grado in ordine alla sussistenza del giudicato esterno formatosi per effetto delle sentenze della Cassazione che avevano accertato la natura edificatoria dell’area di via dei Fortini.
La Corte ha precisato che, nella vicenda, si è formato il giudicato interno sulla non imponibilità, per l’annualità in esame, dei terreni siti in via Marina Vecchia e via Ronchi, essendo stata quella parte della sentenza di primo grado annullata e non impugnata dal Comune. Ha quindi accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui ha rimesso anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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