Rimanenze valutabili al valore normale solo se raggruppabili in categorie omogenee (Cass. civ. Sez. V n. 17863 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IRES, la valutazione delle rimanenze finali di esercizio costituite da beni raggruppabili in categorie omogenee per natura e per valore può essere effettuata, alternativamente, secondo il criterio dei costi specifici o a norma dell’art. 93 del d.P.R. n. 917/1986, oppure attribuendo a ciascun gruppo di beni un valore non inferiore a quello determinato in base alle disposizioni dei successivi commi del medesimo art. 92, che individuano il valore minimo inderogabile. Se in uno specifico esercizio il valore unitario medio dei beni, risultante dai metodi dei commi da 2 a 4 (LIFO, FIFO e media ponderata), è superiore al valore normale medio degli stessi nell’ultimo mese dell’esercizio, il predetto valore minimo può essere determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni per tale valore normale. Ai fini della deducibilità dei costi di operazioni con imprese residenti in Stati a fiscalità privilegiata, la prova dello svolgimento di un’attività commerciale effettiva e della sussistenza di un interesse economico specifico non può fondarsi su dati meramente formali.

Il Fatto

La società contribuente, in liquidazione, impugnava due avvisi di accertamento relativi agli anni 2010 e 2011. Il primo rettificava la dichiarazione ai fini IRES e IRAP su due rilievi: l’indeducibilità dei costi di operazioni commerciali concluse con imprese residenti in Hong Kong, territorio a fiscalità privilegiata, e l’illegittima svalutazione delle rimanenze finali. Il secondo avviso recuperava a tassazione la maggiore IVA conseguente al più elevato corrispettivo presuntivamente conseguito dalla cessione delle merci di magazzino.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi riuniti e annullava gli atti impositivi. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva parzialmente l’appello dell’amministrazione finanziaria, ritenendo infondato il rilievo sulla svalutazione delle rimanenze e confermando la deducibilità dei costi delle operazioni estere. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione, con atti separati, sia la società contribuente sia l’Agenzia delle Entrate.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto i profili preliminari. Rigetta la richiesta di rinvio della trattazione e ritiene inapplicabile al giudizio di legittimità l’interruzione del processo per morte del liquidatore, essendo il procedimento dominato dall’impulso d’ufficio. Qualifica, inoltre, come principale il ricorso notificato per primo e come incidentale quello dell’amministrazione finanziaria.

Sul ricorso principale, il primo motivo è dichiarato inammissibile, perché non coglie la ratio della sentenza impugnata, che non aveva preso posizione sulla questione giuridica ivi veicolata, incentrando il decisum sulla mancanza di prova delle condizioni di legge per la svalutazione. Il secondo e il terzo motivo, pur rubricati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., sono riqualificati rispettivamente sotto i numeri 3) e 4), secondo il principio per cui l’erronea intitolazione del motivo non ne determina l’inammissibilità quando il vizio prospettato è chiaramente individuabile.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 92 del TUIR e richiama il proprio precedente Cass. n. 10773 del 2023, secondo cui il criterio del valore normale di cui al comma 5 non è applicabile a beni diversi da quelli raggruppabili in categorie omogenee. Poiché le rimanenze in contestazione erano costituite da beni fungibili e risultavano raggruppate per categorie omogenee, i metodi dei commi da 2 a 4 e il parametro del comma 5 erano utilizzabili. La motivazione della CTR, che aveva escluso la svalutazione sulla sola considerazione che dai contratti di cessione risultava il prezzo globale di una pluralità di beni, è ritenuta manifestamente illogica, potendo il corrispettivo forfettario giustificarsi proprio per la vendita a stock di beni fungibili a prezzi di liquidazione.

Sul ricorso incidentale, i primi due motivi sono accolti. La prova dell’attività commerciale effettiva della società estera non può essere offerta con il mero certificato di iscrizione nel registro delle imprese né con lo scambio di corrispondenza, essendo necessaria documentazione ulteriore e più significativa, quale il contratto di disponibilità dell’immobile, le fatture delle utenze, i contratti di lavoro e gli estratti conto bancari. È accolto anche il terzo motivo: l’interesse economico all’operazione non coincide con la convenienza del prezzo, richiedendo fattori peculiari da evidenziare e dimostrare, e la CTR si era limitata ad affermazioni generiche.

La Corte accoglie quindi il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il primo e assorbito il quinto, accoglie il ricorso incidentale e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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