Simulazione della vendita del fallito: il curatore cumula la legittimazione del fallito e dei creditori (art. 1416 c.c.), senza provare crediti preesistenti (Cass. 9879/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ordinanza n. 9879/2026, pubblicata il 16 aprile 2026 (R.G.N. 18773/2022) — camera di consiglio del 26 novembre 2025, Presidente Lorenzo Orilia, Relatore Tiziana Maccarrone.
Il principio di diritto
Nell’azione di simulazione della vendita compiuta dal fallito, il curatore fallimentare cumula la legittimazione già spettante al fallito, quale parte contrattuale, e quella spettante ai creditori sociali ai sensi dell’art. 1416, comma 2, c.c., senza alcun onere di allegare e provare la preesistenza di crediti pregiudicati dall’atto simulato; e ove il sequestro e la successiva confisca di prevenzione abbiano ad oggetto l’intera massa attiva fallimentare, gli amministratori giudiziari subentrano al curatore anche nell’esercizio di tale azione.
Il fatto
Una società, poi fallita nel 1996 e in seguito assoggettata a confisca di prevenzione, aveva venduto nel 1995 un terreno e un villino a un’altra società, che li aveva a sua volta rivenduti a terzi nel 1996. Il Fallimento aveva agito per far dichiarare la simulazione assoluta della prima compravendita e dei successivi trasferimenti (in subordine, revocatoria ordinaria e fallimentare). Il giudizio, riassunto dagli amministratori giudiziari nominati in sede di prevenzione, si era concluso con la dichiarazione di simulazione assoluta, confermata dalla Corte d’Appello di Salerno. La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, oltre a un’istanza di nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c.; gli amministratori giudiziari hanno resistito con ricorso incidentale.
La motivazione
L’istanza di nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c. nel giudizio di legittimità è inammissibile e il correlato primo motivo è infondato: la nomina dell’amministratore giudiziario non fa cessare dalla carica l’amministratore della società, che resta in vita ed è solo privata del potere di gestire l’azienda. Sui motivi centrali, relativi alla legittimazione, la Corte conferma la decisione di merito: nell’azione di simulazione della vendita compiuta dal fallito il curatore cumula la legittimazione del fallito, quale parte contrattuale, e quella dei creditori sociali ex art. 1416, comma 2, c.c., senza onere di provare la preesistenza di crediti pregiudicati; e gli amministratori giudiziari, cui il sequestro e la confisca hanno attribuito l’intera massa attiva fallimentare, subentrano al curatore anche in tale azione. Il terzo motivo, sulla buona fede dei terzi acquirenti, è parimenti infondato.
È invece fondato il ricorso incidentale non condizionato, in punto di spese legali: avendo la controversia ad oggetto la simulazione assoluta di una compravendita immobiliare, il valore va determinato con riferimento al valore dell’immobile (artt. 10 e 12 c.p.c.; art. 5 del d.m. n. 55/2014), e non a uno scaglione inferiore, essendo l’importo liquidato in appello al di sotto dei minimi tariffari.
Esito: rigetta il ricorso principale (assorbito il ricorso incidentale condizionato), accoglie il ricorso incidentale non condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione per la rideterminazione delle spese del grado d’appello.
Implicazioni pratiche
La decisione è rilevante per le azioni recuperatorie nelle procedure concorsuali e di prevenzione. Il curatore che impugna per simulazione la vendita del fallito non deve dimostrare l’esistenza di crediti anteriori all’atto: cumula la posizione del fallito e quella dei creditori (art. 1416, comma 2, c.c.). Quando i beni e le quote confluiscono in una misura di prevenzione, gli amministratori giudiziari subentrano nell’azione. Sul piano organizzativo, la nomina dell’amministratore giudiziario non “svuota” gli organi sociali, che restano in carica pur privati della gestione dell’azienda. Infine, un promemoria sui compensi: nelle cause di simulazione di compravendite immobiliari il valore rilevante ai fini delle spese è quello dell’immobile.
Provvedimento integrale: scarica il PDF