Notifica al figlio quattordicenne: valida senza che l’ufficiale giudiziario debba indagare età o maturità (Cass. 9925/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 9925/2026, pubblicata il 17 aprile 2026 (R.G.N. 10443/2025) — camera di consiglio dell’8 aprile 2026, Presidente Lina Rubino, Relatore Pasquale Gianniti.

Il principio di diritto

«In tema di notificazione degli atti giudiziari, ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., la consegna dell’atto a persona di famiglia è validamente eseguita quando il consegnatario abbia compiuto quattordici anni e non risulti palesemente incapace, senza che incomba sull’ufficiale giudiziario, le cui attestazioni fanno fede fino a querela di falso, l’obbligo di svolgere ulteriori indagini sulla maturità del minore o sulla presenza di altri soggetti maggiorenni, né di darne conto nella relata di notifica».

Il fatto

Il Comune di Napoli otteneva la condanna dell’occupante di un alloggio di edilizia residenziale pubblica al rilascio e al pagamento dell’indennità di occupazione abusiva. L’atto di citazione era stato notificato nel 2015 nelle mani del figlio quindicenne del convenuto, presso l’immobile. A distanza di otto anni l’occupante proponeva appello, deducendo la nullità della notificazione dell’atto introduttivo e, di conseguenza, dell’intero giudizio; la Corte d’appello dichiarava l’appello inammissibile per tardività. L’occupante ricorreva per cassazione con un unico motivo, per violazione degli artt. 139, comma 2, e 160 c.p.c.

La motivazione

Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. L’art. 139, comma 2, c.p.c. pone una presunzione legale di idoneità e capacità del familiare convivente che abbia compiuto i quattordici anni: nel caso, era pacifico che il figlio ne avesse quindici al momento della consegna. L’ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere indagini approfondite sulla maturità del ricevente, potendo limitarsi a un esame superficiale per escludere la palese incapacità, condizione qui neppure allegata. Le censure si risolvono in una critica fattuale all’operato dell’ufficiale giudiziario, su una questione già pacificamente risolta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3404/2024 e n. 5669/2014). Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha ritenuto tardivo l’appello, proposto a otto anni dal deposito della sentenza di primo grado.

Esito: dichiara inammissibile il ricorso, con condanna alle spese e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di ulteriori 1.500 euro in favore della controparte e di 1.000 euro in favore della cassa delle ammende, per l’aggravio ingiustificato dell’attività processuale.

Implicazioni pratiche

La notifica consegnata a un familiare convivente che ha compiuto quattordici anni è valida: chi intende contestarla deve dedurre e provare la palese incapacità del ricevente, non potendo pretendere che l’ufficiale giudiziario accerti l’età esatta, la maturità o la presenza di altri soggetti maggiorenni, né che ne dia conto nella relata. Impugnare a distanza di anni sul presupposto — fallace — di una notifica nulla espone, oltre alla declaratoria di tardività, alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *