Immobili di culto: la rendita catastale non può essere pari a zero (Cass. trib. 10051/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 10051/2026, pubblicata il 18 aprile 2026 (R.G.N. 7704/2024) — camera di consiglio del 26 marzo 2026, Presidente Angelo Matteo Socci, Relatore Margherita Libri.
Il principio di diritto
In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico, l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regole generali sulla scorta delle norme catastali di riferimento; non rientrando i predetti edifici tra gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. n. 28 del 1998, la dichiarazione di nuova costruzione o di variazione deve contenere la proposta di attribuzione della categoria e della rendita, che non può essere pari a zero (trattandosi di unità a “destinazione particolare”), ed è soggetta al controllo dell’amministrazione finanziaria anche in vista della determinazione, seppure a soli fini statistico-inventariali, della rendita definitiva.
Il fatto
L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, confermando il primo grado, aveva accolto il ricorso di un ente religioso avverso l’avviso con cui l’Ufficio del Territorio aveva rettificato la rendita catastale — proposta dall’ente nella categoria E/7 e pari a zero — attribuendole il valore di 4.510 euro. I giudici di merito avevano ritenuto legittima la pretesa dell’ente di non attribuire alcuna rendita, sul rilievo che gli immobili di culto non sono produttivi di reddito (art. 36, comma 3, del TUIR). L’Agenzia ricorre con tre motivi.
La motivazione
Il primo motivo, che denuncia motivazione apparente, è infondato: la sentenza, per quanto sintetica, esprime il proprio fondamento. Sono invece fondati il secondo e il terzo motivo, in continuità con Cass. n. 20537/2016 e n. 29823/2024. Gli edifici adibiti al culto sono esentati dall’obbligo di dichiarazione in catasto (art. 6, comma 3, lett. c, del r.d.l. n. 652/1939), ma non figurano tra le unità iscrivibili senza attribuzione di rendita, il cui elenco (art. 3, comma 2, del d.m. n. 28/1998) è tassativo. La rendita catastale non è un tributo né un presupposto d’imposta: non sussiste alcuna relazione tra la rendita attribuita e l’esenzione fiscale legata alla destinazione dell’immobile (Cass. n. 13319/2006; n. 3354/2015; n. 20537/2016), e l’art. 36, comma 3, del TUIR riguarda il reddito, non la rendita. Se il proprietario procede alla dichiarazione o alla variazione catastale — come nella specie — l’immobile va censito secondo le regole generali, con attribuzione di rendita, sia pure a soli fini statistico-inventariali; la circolare n. 6/2012 attiene al solo profilo tecnico-estimativo (il quomodo), non all’an della valorizzazione. Nessun contrasto con la capacità contributiva (art. 53 Cost.) né con la libertà di culto (artt. 8 e 19 Cost.); i profili convenzionali non rilevano, vertendosi in materia fiscale.
Esito: la Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso originario dell’ente, confermando l’avviso di rettifica; compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.
Implicazioni pratiche
Quando un ente religioso dichiara o aggiorna in catasto un edificio di culto, non può indicare una rendita pari a zero: l’immobile va censito secondo le regole generali e la rendita va attribuita, sia pure a soli fini statistico-inventariali. Ciò non intacca l’esenzione fiscale, che discende dalla destinazione oggettiva del bene e non dalla presenza o dall’ammontare della rendita, la quale è un dato tecnico-estimativo e non un presupposto d’imposta. In sede di dichiarazione o variazione, dunque, la proposta di rendita è sempre soggetta al controllo dell’amministrazione finanziaria.
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