Ecobonus: la detrazione per la riqualificazione energetica spetta anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, pure prima del 2018 (Cass. trib. 33704/2025)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria civile, ordinanza n. 33704 del 23 dicembre 2025 (R.G.N. 15285/2020) — Presidente Andreina Giudicepietro, Relatore Danilo Chieca.

Il principio di diritto

In tema di agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici, il beneficio fiscale di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) — la detrazione dall’imposta lorda di una quota pari al 55 per cento delle spese documentate rimaste a carico del contribuente, fino al valore massimo stabilito — spetta anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa che abbiano sostenuto tali spese per interventi di risparmio energetico realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Il fatto

L’Agenzia delle Entrate, all’esito di un controllo formale sulla dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2013, aveva disconosciuto a una cooperativa edilizia a proprietà indivisa la detrazione d’imposta per spese di risparmio energetico su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci, notificando poi la relativa cartella di pagamento (maggior IRES, interessi e sanzioni). La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva annullato la cartella; la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in riforma, aveva rigettato il ricorso, ritenendo che il beneficio spettasse alle cooperative a proprietà indivisa solo a partire dal 2018, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. n. 205 del 2017, con portata innovativa.

La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia si è limitata a depositare atto di costituzione.

La motivazione

I due motivi, connessi, sono fondati. La questione era già stata affrontata dalla stessa Corte (Cass. n. 29163/2019, relativa alla medesima cooperativa per l’anno 2009): il beneficio — la detrazione del 55% — spetta anche ai titolari di reddito d’impresa, incluse le società cooperative, per interventi di risparmio energetico su edifici riassegnati ai soci, trattandosi di agevolazione volta a incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, senza limitazioni soggettive od oggettive. La stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 34/2020, ha aderito a questo orientamento.

Il richiamo della Commissione Regionale all’art. 14, comma 2-septies, del D.L. n. 63 del 2013 (come modificato dalla L. n. 205 del 2017 a decorrere dal 2018) non conduce a diversa conclusione. Il comma 1 dello stesso art. 14 stabilisce che le disposizioni dell’art. 1, comma 48, della L. n. 220 del 2010 — che a sua volta richiama i commi 344-347 della L. n. 296 del 2006 — si applicano anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013. La portata innovativa della modifica del 2017 va perciò riconosciuta solo entro questi termini, non nel senso che il beneficio spetti alle cooperative esclusivamente dal 2018.

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e, decidendo la causa nel merito, ha annullato la cartella di pagamento, compensando integralmente le spese per la parziale novità delle questioni.

Implicazioni pratiche

Per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa la pronuncia consolida un principio di rilievo pratico: la detrazione per la riqualificazione energetica non è preclusa per le annualità anteriori al 2018. La modifica del 2017 non ha introdotto ex novo il diritto, ma lo ha esplicitato: il beneficio discende già dalla disciplina originaria (L. n. 296/2006), applicabile — nella misura e nei limiti dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013 — alle spese sostenute dal 6 giugno 2013.

Chi ha ricevuto avvisi o cartelle per annualità pregresse ha qui un fondamento diretto per contestarli, rafforzato dall’adesione della stessa Agenzia (risoluzione n. 34/2020).

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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