ICI/IMU sui beni culturali degli enti religiosi: la riduzione spetta anche prima del provvedimento di vincolo (Cass. trib. 10247/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 10247/2026, pubblicata il 20 aprile 2026 (R.G.N. 18326/2021) — camera di consiglio del 25 marzo 2026, Presidente Liberato Paolitto, Relatore Giuseppe Lo Sardo.
Il principio di diritto
Il giudice tributario deve limitarsi a verificare la legittimità dell’operato dell’ente impositore alla luce dei motivi dedotti dal contribuente — che costituiscono le causae petendi della domanda di annullamento — senza qualificare diversamente la fattispecie, pena il vizio di ultra o extra petizione. In tema di ICI/IMU, per i beni di interesse storico-artistico appartenenti a enti religiosi o a persone giuridiche private senza fine di lucro il provvedimento amministrativo ha natura meramente ricognitiva, sicché la riduzione della base imponibile spetta anche se il procedimento dichiarativo non si era ancora concluso nell’anno di riferimento, dovendosi accertare “ora per allora” la sussistenza dei requisiti.
Il fatto
Una Comunità ebraica, proprietaria di immobili che compongono lo storico “ghetto” di Ferrara, impugnava gli avvisi di accertamento del Comune per il parziale versamento dell’ICI (anni 2009-2011), emessi a seguito del disconoscimento dell’agevolazione prevista per i beni di interesse storico-artistico (art. 2, comma 5, del d.l. n. 16/1993) per la mancata dimostrazione del completamento dell’iter di verifica dell’interesse culturale. La Commissione tributaria provinciale e la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna rigettarono, ritenendo non documentata l’imposizione del vincolo storico-artistico su ciascun immobile. La Comunità ricorse per cassazione con due motivi.
La motivazione
Entrambi i motivi sono fondati. Sul primo, la Corte ravvisa l’ultra-petizione: il giudice d’appello aveva deciso su una questione estranea al thema decidendum, esaminando l’esenzione ICI per i fabbricati destinati al culto (art. 7, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 504/1992), mai invocata dalla contribuente, che aveva chiesto soltanto la riduzione per i beni di interesse storico-artistico; nel processo tributario il giudice deve limitarsi a verificare la legittimità dell’atto secondo i motivi dedotti — che sono le causae petendi della domanda di annullamento — senza sostituire alla pretesa azionata una diversa qualificazione. Sul secondo, la Corte distingue: mentre per i beni privati la dichiarazione di interesse culturale ha natura costitutiva, per i beni appartenenti a enti pubblici, a persone giuridiche private senza fine di lucro e a enti religiosi (art. 10, comma 1, e art. 12 del d.lgs. n. 42/2004) il provvedimento ha natura meramente ricognitiva. Poiché le Comunità ebraiche sono enti religiosi (art. 18 della l. n. 101/1989), i loro beni di interesse storico-artistico possono beneficiare della riduzione anche se il procedimento dichiarativo non era concluso nell’anno di riferimento, dovendosi accertare “ora per allora” la sussistenza dei requisiti.
Esito: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
Nel processo tributario il giudice non può fondare la decisione su ragioni diverse da quelle dedotte dal contribuente né su una diversa qualificazione della fattispecie. Per gli immobili di interesse storico-artistico degli enti religiosi (o di persone giuridiche private senza fine di lucro) la riduzione ICI/IMU non presuppone un provvedimento costitutivo di vincolo: è sufficiente la sussistenza dei requisiti, da accertare anche retroattivamente. Il principio è rilevante per gli enti che gestiscono patrimoni culturali e per il contenzioso sulle agevolazioni dei fabbricati vincolati.
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