Processo tributario: trattazione in camera di consiglio nonostante l’istanza di pubblica udienza ex art. 33 = nullità, senza prova del pregiudizio (Cass. 11011/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 11011/2026, pubblicata il 24 aprile 2026 (R.G.N. 13845/2018) — adunanza camerale del 15 aprile 2026, Presidente Giulia Iofrida, Relatore Roberto Succio.

Il principio di diritto

“Nel processo tributario di merito, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, invece che alla pubblica udienza, in presenza di un’istanza di una delle parti ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, non essendo necessario che la parte deduca o provi la sussistenza di alcun pregiudizio concreto che le sia derivato dalla mancata celebrazione della detta pubblica udienza.”

Il fatto

A seguito di verifica fiscale, l’Amministrazione contestava a un’associazione sportiva dilettantistica la decadenza dai benefici di cui alla l. n. 398 del 1991, con rideterminazione del reddito d’impresa, recupero dell’IVA e correlata ripresa, a carico del coobbligato in solido, di maggiori tributi IRES, IRAP e IVA per il 2007, oltre interessi e sanzioni. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso dei contribuenti; su appello dell’Ufficio, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna riformava, accogliendo l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti ricorrevano per cassazione con sei motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La motivazione

La Corte accoglie i primi due motivi. Il contraddittorio — di cui il diritto di difesa è compiuta espressione — è principio cardine del processo: a fronte di un’istanza di pubblica udienza ex art. 33 d.lgs. n. 546 del 1992, la trattazione in camera di consiglio non può essere giustificata dal richiamo al principio di economia processuale o di ragionevole durata (art. 111, comma 2, Cost.). La ragionevole durata orienta l’esegesi delle norme processuali verso soluzioni contrarie a inutili appesantimenti, ma non consente mai al giudice di eludere le norme poste a presidio degli altri valori del giusto processo, tra cui il diritto di difesa e al contraddittorio (anche ex art. 6 CEDU). La trattazione camerale in violazione dell’istanza di pubblica udienza integra dunque una nullità che travolge la sentenza, senza che la parte debba dedurre o provare uno specifico pregiudizio.

Esito: accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese.

Implicazioni pratiche

La pronuncia rafforza una garanzia procedurale spesso trascurata nel contenzioso tributario. Chi vuole essere ascoltato in pubblica udienza deve depositare l’apposita istanza ex art. 33 d.lgs. n. 546 del 1992: una volta presentata, la trattazione in camera di consiglio è nulla e vizia la sentenza. Il punto decisivo è che la nullità opera a prescindere dalla prova di un pregiudizio concreto — non occorre dimostrare che l’udienza pubblica avrebbe cambiato l’esito. Per il difensore è un motivo di ricorso autosufficiente, da far valere verificando a monte che l’istanza sia stata ritualmente formulata e resti agli atti.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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