Concordato preventivo e cram down fiscale: conta la convenienza per i creditori, non la “meritevolezza” del debitore (Cass. 10723/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 10723/2026, pubblicata il 22 aprile 2026 (R.G.N. 16843/2025) — camera di consiglio del 15 aprile 2026, Presidente Massimo Ferro, Relatore Luigi D’Orazio.

Il principio di diritto

Nell’omologazione forzosa (cd. «cram down» fiscale) del concordato preventivo, in caso di voto contrario dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, il legislatore ha previsto «esclusivamente il controllo, da parte del tribunale, della convenienza dell’offerta presentata ai creditori rispetto al soddisfacimento previsto per gli stessi in caso di alternativa liquidazione giudiziale»; non è richiesto, invece, un giudizio di «meritevolezza» del debitore, le cui condotte distrattive o violazioni tributarie pregresse rilevano solo se non disvelate ai creditori (decettività).

Il fatto

Una s.r.l. in liquidazione, dopo la notifica dell’istanza di liquidazione giudiziale presentata dalla Procura, accedeva agli strumenti di regolazione della crisi e proponeva un concordato preventivo in liquidazione, trasmettendo all’Agenzia delle entrate la proposta di trattamento dei crediti tributari. L’Agenzia (creditore fiscale) e l’INPS votavano contro e, non raggiunte le maggioranze, la società chiedeva l’omologazione forzosa ai sensi dell’art. 88, comma 3, CCII. Il Tribunale di Bari e la Corte d’appello di Bari respingevano l’opposizione e il reclamo dell’Agenzia, che lamentava l’omesso giudizio di «meritevolezza» della proponente (condotte distrattive dell’amministratrice, autoliquidazione di ingenti compensi negli anni antecedenti la crisi, sistematica violazione degli obblighi tributari). L’Agenzia ricorreva per cassazione.

La motivazione

Il primo motivo (omessa pronuncia sulla meritevolezza, art. 112 c.p.c.) è infondato: la Corte d’appello aveva espressamente respinto il reclamo sul punto, dando rilevanza assorbente alla convenienza della proposta e ravvisando l’assenza di decettività, non avendo le condotte comportato alcun deficit informativo. Il secondo motivo (violazione dell’art. 88 CCII e del diritto UE) è del pari infondato: nel cram down fiscale ex art. 88, comma 3, CCII il tribunale controlla esclusivamente la convenienza dell’offerta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Il trend normativo, a partire dal d.lgs. n. 5/2006, ha progressivamente eliminato la verifica della meritevolezza per l’accesso al concordato; le condotte distrattive pregresse rilevano soltanto se non disvelate ai creditori, così da eliderne la decettività.

La Corte richiama, inoltre, che l’art. 63 CCII, in tema di accordi di ristrutturazione, prevede ipotesi ostative (condotte simulatorie o fraudolente) non estese alla transazione fiscale nel concordato, e che la direttiva UE 2019/1023 riferisce la meritevolezza alla sola esdebitazione dell’imprenditore onesto, non ai piani di ristrutturazione, per i quali valorizza piuttosto la convenienza. Nel merito, la Corte d’appello aveva compiuto un giudizio pienamente meritale sulla convenienza (soddisfacimento del 20% a tutte le classi, grazie anche a una finanza esterna di 1.300.000 euro, a fronte dell’incapienza nell’alternativa liquidatoria).

Esito: rigetta il ricorso, con condanna dell’Agenzia alle spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

Nell’omologazione forzosa del concordato preventivo, a fronte del dissenso del creditore fiscale o previdenziale, il tribunale valuta la sola convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la «meritevolezza» del debitore. Le condotte distrattive o le violazioni tributarie pregresse non ostano di per sé all’omologazione, purché siano state disvelate ai creditori (assenza di decettività). Un autonomo giudizio di meritevolezza sull’imprenditore non è imposto né dal Codice della crisi né dalla direttiva UE 2019/1023 per i piani di ristrutturazione, rilevando esso semmai in sede di esdebitazione.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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