Cittadinanza: il bipolide dalla nascita (iure sanguinis e iure soli) conserva quella italiana anche se il genitore si naturalizza all’estero; l’art. 12 l. 555/1912 non si applica (Cass. S.U. 24184/2026)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 24184/2026 (deposito 2026) – Cittadinanza, bipolidia originaria iure sanguinis e iure soli e rapporto tra gli artt. 7 e 12 l. 555/1912.

Il principio di diritto

Ai sensi dell’art. 7 l. 555/1912, il minore non emancipato, nato all’estero da cittadino o cittadina italiano in uno Stato di residenza ove la cittadinanza si acquisti a titolo originario per effetto dello ius soli, e’ bipolide di diritto dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della stessa da parte del genitore cittadino italiano, salve diverse disposizioni speciali stipulate con trattati internazionali o sua eventuale rinunzia ritualmente intervenuta una volta raggiunta la maggiore età. Ai sensi dell’art. 12 l. 555/1912, soltanto il minore non emancipato che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana può subire gli effetti della perdita della cittadinanza da parte del genitore con cui condivide la residenza, ove possa acquistare a titolo non originario quella straniera.

Il fatto

I discendenti di una cittadina italiana emigrata negli Stati Uniti chiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Il loro ascendente, nato negli USA nel 1933 (figlio della cittadina italiana), era stato ritenuto cittadino statunitense iure soli dalla nascita; la madre si era naturalizzata statunitense nel 1940, durante la minore età del figlio. Tribunale e Corte d’appello di Roma respingevano la domanda, ritenendo che, ex art. 12, comma 2, l. 555/1912, il figlio minore residente con il genitore avesse perso la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione della madre. I discendenti ricorrevano per cassazione con quattro motivi; la Prima Sezione rimetteva la causa alle Sezioni Unite per chiarire il rapporto tra gli artt. 7 e 12 l. 555/1912.

La motivazione

Le Sezioni Unite accolgono il primo motivo. In via preliminare, la nuova disciplina dell’art. 3-bis l. 91/1992 (introdotto dal d.l. n. 36/2025, conv. l. n. 74/2025) non si applica, per espressa previsione, alle domande giudiziali di accertamento dello stato di cittadino presentate prima del 27 marzo 2025, che restano regolate dalla legislazione previgente. Nel merito, l’art. 7 e l’art. 12 l. 555/1912 disciplinano fattispecie autonome e non promiscue: l’art. 7 regola la bipolidia per nascita (chi acquista a titolo originario sia la cittadinanza italiana iure sanguinis sia quella estera iure soli), stabilendo che la cittadinanza italiana si perde solo per rinuncia volontaria ed espressa dopo la maggiore età (coerentemente con l’art. 8, comma 1, n. 2); l’art. 12, comma 2, riguarda invece il diverso caso del minore che abbia la sola cittadinanza italiana e che la perda per effetto trascinante della scelta del genitore, acquistando quella straniera a titolo non originario. Poiché la cittadinanza e’ un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile, le norme sulla perdita vanno interpretate restrittivamente; l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 l. 555/1912 (Corte cost. n. 30/1983) si riflette sull’art. 7, equiparando la madre al padre non solo ai fini della trasmissione, ma anche delle conseguenze della perdita della cittadinanza del genitore. La perdita della cittadinanza della madre non ha quindi effetto trascinante sul figlio bipolide dalla nascita.

Esito: le Sezioni Unite accolgono il primo motivo, dichiarano assorbiti gli altri, cassano la sentenza impugnata e rinviano alla Corte d’appello di Roma, anche per le spese.

Implicazioni pratiche

Per i discendenti di emigrati italiani nati all’estero, la distinzione e’ decisiva: chi e’ bipolide dalla nascita (italiano iure sanguinis e straniero iure soli) conserva la cittadinanza italiana anche se il genitore si e’ poi naturalizzato all’estero perdendo quella italiana, salvo rinuncia volontaria da maggiorenne; la perdita del genitore non ha effetto trascinante. L’art. 12, comma 2, opera solo verso il minore che aveva la sola cittadinanza italiana e l’ha persa seguendo la scelta del genitore. La regola vale sia per la linea paterna sia per quella materna, per effetto della parificazione dei genitori. Attenzione al dato temporale: questi principi governano le domande giudiziali presentate prima del 27 marzo 2025; a quelle successive si applica il più restrittivo art. 3-bis l. 91/1992.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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