Maxi-tamponamento da gelicidio: il gestore autostradale risponde ex art. 2043 c.c. per non aver chiuso la strada (Cass. 10754/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza n. 10754/2026, pubblicata il 23 aprile 2026 (R.G.N. 16018/2022) — udienza pubblica del 19 dicembre 2025, Presidente Marco Rossetti, Relatore Raffaele Rossi.

Il principio di diritto

La responsabilità del gestore autostradale per il sinistro determinato dal gelicidio (freezing rain) può essere affermata a titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. — per la colposa omissione della doverosa misura di sicurezza (l’uscita obbligatoria dei veicoli in transito o la chiusura del tratto) nonostante la piena e tempestiva conoscenza delle pericolose condizioni del manto stradale — e non necessariamente quale responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.; in tale ipotesi non rilevano né il caso fortuito esimente proprio dell’art. 2051, né la presunzione di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c., operante soltanto tra i proprietari dei veicoli entrati in collisione.

Il fatto

In un tratto autostradale interessato dal fenomeno del gelicidio — per cui la pioggia gela istantaneamente al contatto con il suolo, formando una lastra di ghiaccio — si verificò una collisione con tamponamenti a catena tra numerosi veicoli, con esiti mortali per più persone. Furono promosse plurime azioni risarcitorie contro il gestore autostradale, gli altri veicoli coinvolti e i rispettivi assicuratori. Il Tribunale di Avezzano ravvisò la responsabilità del gestore; la Corte d’appello dell’Aquila confermò, fondandola sull’art. 2043 c.c.: il gelicidio non era la causa del sinistro, ma un mero antecedente, divenuto prevedibile dopo alcune ore e numerosi incidenti pregressi, di fronte al quale la società autostradale aveva colposamente omesso l’unica misura idonea a evitarlo. Il gestore propone ricorso principale (tre motivi); l’assicuratore ricorso incidentale.

La motivazione

Tutti i motivi del ricorso principale sono rigettati o inammissibili; il ricorso incidentale è inammissibile. Le censure insistono sulla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. (invocando il caso fortuito) e sulla presunzione dell’art. 2054, secondo comma, c.c., profili eccentrici rispetto alla ratio decidendi: la Corte d’appello ha inquadrato la responsabilità nella fattispecie aquiliana dell’art. 2043 c.c., accertando lo stato soggettivo di colpa (la conoscenza della pericolosità della strada), la praticabilità in concreto della misura idonea a evitare il sinistro (l’uscita obbligatoria dei veicoli a un casello a monte del tratto ghiacciato) e la sua omessa attuazione, e compiendo il giudizio controfattuale sull’idoneità della condotta omessa. Gli apprezzamenti di fatto che innervano il giudizio di colpa sono insindacabili in sede di legittimità.

Esito: la Corte rigetta il ricorso principale del gestore autostradale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna le parti ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore dei numerosi controricorrenti.

Implicazioni pratiche

Di fronte a un evento atmosferico eccezionale ma di durata prolungata, il gestore autostradale che, conosciute le condizioni di pericolo, ometta la misura idonea a scongiurare i sinistri — nella specie l’uscita obbligatoria dei veicoli o la chiusura del tratto — risponde a titolo di illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. per colposa omissione, a prescindere dalla responsabilità da custodia. Ne discende un dato processuale rilevante: quando la responsabilità è fondata sull’art. 2043 c.c., non giovano al gestore né l’invocazione del caso fortuito propria dell’art. 2051 c.c., né la presunzione di pari responsabilità dell’art. 2054, secondo comma, c.c., che opera solo tra i conducenti e i proprietari dei veicoli in collisione.

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