Nessuna esclusiva della giurisdizione contabile sul danno all’immagine (Cass. civ. Sez. III n. 6503 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno non patrimoniale lamentato dalla Pubblica Amministrazione per la lesione dell’immagine conseguente a fatti illeciti commessi da un soggetto legato da rapporto di servizio è accertabile dal giudice ordinario, non sussistendo un’esclusiva della giurisdizione contabile. L’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009, non è applicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Non vi è duplicazione tra il giudizio civile, che tutela l’interesse particolare della singola Amministrazione con funzione riparatoria e compensativa, e il giudizio contabile, che persegue l’interesse pubblico generale al buon andamento della P.A. con funzione prevalentemente sanzionatoria. Il conseguente rigetto dell’eccezione di giudicato esterno e della violazione del ne bis in idem è corretto.
Il Fatto
Due professionisti, coniugati, uno avvocato e l’altra curatrice fallimentare, vennero tratti a giudizio davanti al Tribunale penale per reati di appropriazione indebita e falso commessi tra il 1994 e il 2004 in relazione a numerose procedure concorsuali, mediante falsificazione di mandati di pagamento e incasso di somme. All’esito del rito abbreviato furono condannati alla reclusione e al risarcimento dei danni in favore di alcune Amministrazioni dello Stato. La condanna divenne definitiva dopo un articolato percorso processuale, con riqualificazione dei fatti in truffe aggravate.
Le Amministrazioni convennero in giudizio i due e, dopo il decesso del marito, le eredi, davanti al Tribunale di Perugia. Il Tribunale li condannò in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. La Corte d’appello accolse parzialmente l’impugnazione, rigettando la domanda di danno non patrimoniale proposta in primo grado e confermando la sentenza nel resto. Le eredi ricorsero per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, relativo alla mancata comunicazione ai contumaci dei mutamenti dei giudici e dei verbali di causa. Ricorda che i provvedimenti di mutamento dei giudici non devono essere comunicati ai contumaci, non essendo indicati tra gli atti da notificare ai sensi dell’art. 292 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 174, secondo comma, cod. proc. civ. L’omissione non viola il contraddittorio e l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 74 disp. att. cod. proc. civ. è manifestamente infondata.
Quanto alla produzione delle scritture private, la Corte applica l’orientamento secondo cui il contumace può disconoscere in appello la scrittura prodotta in primo grado, con l’atto di impugnazione. Nella specie le appellanti non si erano avvalse di tale potere, cosicché i documenti restano acquisiti al processo. Il primo motivo è infondato.
Il secondo motivo prospetta il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sul danno all’immagine. La Corte lo ritiene manifestamente infondato: l’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 non è applicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Non esiste un’esclusiva della Corte dei Conti nell’accertamento del danno non patrimoniale alle Pubbliche Amministrazioni.
Il terzo motivo deduce la violazione del ne bis in idem e l’intervenuto giudicato esterno per la condanna del giudice contabile. La Corte esclude la duplicazione: la causa civile tutela l’interesse particolare della singola Amministrazione con funzione riparatoria, mentre il giudizio contabile persegue l’interesse pubblico generale con funzione sanzionatoria. Richiama sul punto un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Il quarto, quinto e sesto motivo, scrutinati congiuntamente, vertono sulla mancata rimessione in termini delle due figlie eredi per la produzione documentale comprovante l’accettazione con beneficio d’inventario. La Corte li ritiene infondati: il contumace che chieda la rimessione in termini ha l’onere di provare la nullità della notificazione e che questa gli abbia impedito la conoscenza del processo. Nessuna delle due circostanze è stata provata. La documentazione è rimasta fuori dall’incarto, cosicché la domanda è stata correttamente accolta per l’intero, salvo l’espunzione del capo relativo al danno all’immagine. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 174 c.p.c. – Immutabilità del giudice istruttore
- Art. 292 c.p.c. – Notificazione e comunicazione di atti al contumace