Improcedibile il ricorso per omesso deposito della sentenza notificata; preclusivo il giudicato sulla condanna generica (Cass. civ. Sez. 3 n. 16819 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il ricorrente, nel ricorso per cassazione, dichiari che la sentenza impugnata gli è stata notificata, sorge in capo a lui l’onere di depositare, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione; la mancata osservanza comporta l’improcedibilità, salvo che la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (c.d. “prova di resistenza”). Il giudicato penale di condanna generica, avendo ad oggetto l’esistenza del diritto della parte civile al risarcimento, implica l’accertamento dell’inesistenza di preesistenti cause estintive di quel diritto, quale la prescrizione, precludendo ogni questione al riguardo nel giudizio civile volto alla liquidazione del danno.
Il Fatto
A seguito di una condanna penale per i reati di appropriazione indebita e truffa, il giudice civile aveva riconosciuto ai danneggiati il diritto al risarcimento dei danni, con pronuncia di condanna generica. La Corte d’appello, rideterminando gli importi dovuti, confermava tale impostazione e rigettava altresì la domanda di responsabilità professionale avanzata dal danneggiante nei confronti del proprio difensore.
Avverso tale sentenza, il soccombente proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi: lamentava, tra l’altro, la mancata declaratoria di prescrizione del diritto risarcitorio, l’esclusione del concorso di colpa dei danneggiati, la quantificazione dei danni e la mancata ammissione dell’errore professionale del proprio avvocato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato l’improcedibilità del ricorso. Il ricorrente aveva dichiarato, a pagina 1 del ricorso, l’avvenuta notificazione della sentenza d’appello in data 18/09/2023, omettendo tuttavia di depositare tempestivamente la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica. Richiamando il principio di autoresponsabilità affermato dalle Sezioni Unite n. 21349 del 2022, la Corte ha chiarito che tale dichiarazione fa sorgere l’onere del deposito ai sensi dell’art. 369 c.p.c., senza possibilità di recupero successivo ex art. 372 c.p.c.
Quanto alla c.d. “prova di resistenza”, la notificazione del ricorso, avvenuta il 17/11/2023, non poteva considerarsi tempestiva rispetto al termine decorrente dalla pubblicazione della sentenza (23/06/2023). Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile.
La Corte ha comunque esaminato i motivi di ricorso, ritenendoli infondati o inammissibili. In particolare, è stato giudicato corretto il richiamo della corte territoriale alla forza vincolante del giudicato penale sulla condanna generica: tale giudicato preclude la possibilità di far valere l’eccezione di prescrizione nel giudizio volto alla liquidazione del danno, non potendosi rimettere in discussione quanto già accertato in sede penale.
Gli ulteriori motivi sono stati considerati inammissibili, in quanto volti a sollecitare una rivisitazione nel merito delle valutazioni probatorie e dei giudizi prognostici compiuti dai giudici di merito, con particolare riguardo all’esclusione del concorso di colpa del danneggiato, alla quantificazione del danno e alla valutazione della condotta professionale del difensore.
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Nota della Redazione
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