Semaforo rosso da apparecchio automatico: l’errore di matricola e i dubbi sull’omologazione non escludono l’infrazione (Cass. 11768/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ordinanza n. 11768/2026, pubblicata il 29 aprile 2026 (R.G.N. 6965/2024) — camera di consiglio del 28 ottobre 2025, Presidente Milena Falaschi, Relatore Giuseppe Grasso.

Il principio di diritto

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada rilevate con apparecchio automatico, l’erronea indicazione della matricola dell’impianto è mera irregolarità se è comunque accertato quale apparecchio, regolarmente omologato e tarato, sia stato effettivamente utilizzato; l’eventuale violazione delle norme sui periodi di funzionamento dell’impianto (art. 169 del d.P.R. n. 495/1992) può determinare la responsabilità dell’autorità amministrativa, ma non esclude l’illecito dell’utente della strada.

Il fatto

Un automobilista impugnava l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto (sanzione di 445,34 euro) per il passaggio con semaforo rosso — violazione dell’art. 146, comma 3, del codice della strada — rilevato da un impianto automatico. Il Giudice di pace e il Tribunale di Fermo respinsero, sulla base della documentazione fotografica e della prova di taratura e affidabilità dell’apparecchio; la diversa matricola indicata nel verbale era un mero errore materiale. Il ricorrente ricorse per cassazione con quattro motivi: errore di matricola, mancato rinnovo dell’omologazione, mancata prova della buona fede e violazione dell’art. 169 del d.P.R. n. 495/1992.

La motivazione

Tutti i motivi sono infondati. L’erronea indicazione della matricola è un’irregolarità ininfluente, essendo accertato quale apparecchio — regolarmente tarato, omologato e verificato — fosse stato utilizzato. L’impianto era omologato con decreto del 2019 e tarato nel novembre 2019, certificazioni pienamente efficaci, essendo l’infrazione rilevata entro l’anno successivo. La buona fede è esclusa da apprezzamenti di merito non censurabili in sede di legittimità: il semaforo rosso era agevolmente visibile e correttamente posizionato e nessun veicolo occludeva la visione; l’assunto congetturale del ricorrente non supera la presunzione di colpa di cui all’art. 3 della l. n. 689/1981. Infine, l’eventuale violazione dell’art. 169 del d.P.R. n. 495/1992 (periodi di funzionamento dell’impianto) può determinare la responsabilità dell’autorità amministrativa, ma non esclude l’illecito dell’utente della strada (Cass. n. 16853/2016). Trattandosi di ricorso definito con il procedimento dell’art. 380-bis c.p.c., la Corte condanna il ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.

Esito: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento di 900 euro in favore della cassa delle ammende (art. 96, comma 4, c.p.c.).

Implicazioni pratiche

Nelle opposizioni a sanzioni rilevate da apparecchio automatico (semaforo rosso, autovelox), il rilievo formale sull’errore di matricola non basta se è provato quale apparecchio, omologato e tarato, sia stato effettivamente usato; e i vizi relativi ai periodi di funzionamento dell’impianto rilevano solo nei confronti dell’amministrazione, senza escludere la responsabilità del trasgressore. Il principio è rilevante per chi imposta opposizioni a multe stradali su profili formali, anche in considerazione del rischio di condanna per abuso del processo.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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