Soggiorno alberghiero e acqua di rubinetto: nessun risarcimento senza prova dei fatti costitutivi; il danno non patrimoniale resta un danno-conseguenza da allegare e provare (Cass. 11827/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 11827/2026 (deposito 29 aprile 2026) – Responsabilità civile generale, soggiorno alberghiero e onere di allegazione del danno.

Il principio di diritto

Il danno non patrimoniale e’ risarcibile solo in caso di violazione non minimale di un diritto di rango costituzionale e, quand’anche tale tipo di danno sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce comunque un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato.

Il fatto

Una cliente citava una struttura alberghiera per ottenere il risarcimento del danno lamentando che, durante il soggiorno, le era stato negato di consumare acqua del rubinetto ai pasti, con conseguente obbligo di acquistare acqua in bottiglia. Il Giudice di pace e poi il Tribunale di Roma rigettavano la domanda. La cliente ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, oltre alla violazione di numerose norme costituzionali e nazionali sul diritto all’acqua.

La motivazione

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo: la richiesta di “confrontare i motivi d’appello” con la sentenza rinvia genericamente per relationem agli atti, mentre i motivi di ricorso non possono affidarsi a deduzioni generali e affermazioni apodittiche; inoltre non sussiste la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice di merito pronunciato proprio sulla domanda risarcitoria, ritenendola infondata perché sfornita di prova. Il secondo motivo e’ infondato. In tema di contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (pacchetto turistico), le prestazioni assumono rilievo non singolarmente, ma nella loro unitarietà funzionale, in ragione della causa concreta e della finalità turistica (Cass. n. 16315/2007; Cass. n. 1417/2023). Nel caso, il giudice d’appello ha escluso il danno da inadempimento e il danno non patrimoniale avendo accertato che la cliente non aveva allegato ne’ provato i fatti costitutivi della domanda, in particolare il contenuto delle pattuizioni contrattuali tra le parti; il danno non patrimoniale, secondo Cass. S.U. n. 26972/2008, resta comunque un danno-conseguenza da allegare e provare.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio, oltre al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Implicazioni pratiche

Anche a fronte di un preteso disservizio nell’ambito di un soggiorno alberghiero, chi agisce per il risarcimento deve allegare e provare i fatti costitutivi della domanda: il contenuto degli obblighi contrattuali e il danno-conseguenza. L’evocazione di principi generali (qui, il diritto all’acqua) non supplisce alla mancanza di prova; e il ricorso per cassazione che si limita a rinviare genericamente agli atti d’appello e’ inammissibile. Attenzione, inoltre, all’aggravio ex art. 96 c.p.c. per la parte soccombente.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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