Giostra autoscontro: sul gestore prova liberatoria rigorosa ex art. 2050 c.c., ma concorre la colpa del genitore (Cass. 2352/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III civile, sentenza n. 2352 del 4 febbraio 2026 (R.G.N. 4080/2022) — Presidente Franco De Stefano, Relatore Pasquale Gianniti

Il principio di diritto

In tema di responsabilità per l’esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., l’esercente di una giostra autoscontro è gravato da un onere probatorio rigoroso che non si esaurisce nella prova negativa di non aver violato norme di legge o di comune prudenza, ma esige la dimostrazione positiva di aver adottato ogni cura o misura atta a impedire l’evento secondo lo sviluppo della tecnica. Pertanto, la mancanza di dispositivi di sicurezza (quali le cinture di sicurezza), pur se non espressamente imposti da specifiche norme regolamentari, integra un’omissione qualificata idonea a fondare la responsabilità del gestore, la quale coesiste e concorre — ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. — con la condotta imprudente del genitore del minore danneggiato che abbia esposto quest’ultimo al rischio in condizioni ambientali o temporali non appropriate, senza che tale scelta volitiva sia idonea, da sola, a recidere il nesso di causalità.

Il fatto

Un minore di otto anni, mentre si trovava sulla giostra “autoscontro” in tarda serata, veniva violentemente tamponato da un’altra vettura, riportando la rottura di un incisivo e un trauma cervicale. La madre agiva contro la titolare della giostra per il risarcimento; questa chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice, che eccepiva l’inoperatività della polizza (limitata agli “autoscontri per grandi”). Il Tribunale di Salerno qualificava l’attività come pericolosa ex art. 2050 c.c., accertava il nesso causale ma riconosceva un concorso di colpa paritario della madre e dichiarava inoperante la polizza. La Corte d’appello di Salerno rideterminava il quantum, confermando l’impianto. Il danneggiato ricorreva per cassazione con sei motivi; controricorso e ricorso incidentale del danneggiato, controricorso della compagnia.

La motivazione

Il primo motivo è infondato. In materia di attività pericolose (art. 2050 c.c.) occorre distinguere la pericolosità della condotta da quella dell’attività in sé; l’esercente è gravato da una prova liberatoria particolarmente rigorosa, che non si esaurisce nel non aver violato norme, ma richiede la dimostrazione positiva di aver adottato ogni misura idonea a impedire l’evento secondo lo sviluppo della tecnica. La mancanza delle cinture di sicurezza — pur non imposte da norme specifiche — costituisce un’omissione qualificata che impedisce il superamento della presunzione di colpa, tanto più a fronte della tenera età dell’utente. Tale responsabilità è pienamente compatibile con il concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c.: la condotta imprudente del genitore, che ha esposto il minore al rischio a sera inoltrata, non recide il nesso causale ma vi concorre come concausa efficiente, giustificando la riduzione proporzionale del risarcimento (nella specie, al 50%).

I motivi secondo, terzo e quarto sono inammissibili, risolvendosi in una richiesta di riesame del merito (valutazione delle prove testimoniali, scelta di non disporre CTU, quantificazione del danno su base tabellare). Il quinto motivo, sull’inoperatività della polizza, è inammissibile: il capo era passato in giudicato per la contumacia in appello della titolare della giostra, e la vessatorietà della clausola è stata dedotta tardivamente. Il sesto motivo, sulle spese, è infondato (soccombenza e reformatio in peius). Anche il ricorso incidentale del danneggiato è inammissibile per genericità. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale.

Implicazioni pratiche

Per chi gestisce attrazioni e attività pericolose, la pronuncia alza l’asticella della prova liberatoria ex art. 2050 c.c.: non basta dimostrare l’assenza di violazioni normative, occorre provare in positivo di aver adottato ogni cautela tecnicamente disponibile, e l’assenza di dispositivi di sicurezza pesa anche quando non espressamente obbligatori. Sul versante del danneggiato, la condotta imprudente di chi ha in custodia il minore riduce proporzionalmente il risarcimento ma non esonera il gestore, salvo che interrompa da sola il nesso causale — ciò che non avviene finché persistano l’inadeguatezza delle misure e un’asimmetria informativa.

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