Obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c.: il datore che, ricevuta la segnalazione, si attiva tempestivamente adempie; il trasferimento richiesto dalla lavoratrice non e’ nullo ex art. 26 d.lgs. 198/2006 (Cass. 11945/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 11945/2026 (deposito 30 aprile 2026) – Obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. e trasferimento a seguito di segnalazione di molestie.
Il principio di diritto
Il trasferimento del lavoratore non può considerarsi nullo ai sensi dell’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 198/2006 quando non e’ adottato in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti molesti, ne’ costituisce reazione alla denuncia, risultando anzi che il trasferimento era stato richiesto dalla stessa lavoratrice.
Il fatto
Una lavoratrice agiva per il risarcimento del danno alla salute lamentando molestie sul luogo di lavoro da parte di un collega e l’illegittimità del proprio trasferimento presso una sede lontana dalla residenza. Il Tribunale accoglieva le domande; la Corte d’appello riformava, rigettandole, ritenendo che la società avesse adempiuto agli obblighi ex art. 2087 c.c. e che il trasferimento fosse legittimo. La lavoratrice ricorreva per cassazione con sei motivi; la società resisteva con controricorso.
La motivazione
La Corte dichiara anzitutto inammissibile il controricorso della società, per mancato deposito della procura notarile che avrebbe consentito di verificare i poteri del procuratore speciale. Nel merito del ricorso della lavoratrice: i primi due motivi sono inammissibili perché, nel prospettare il nesso tra la mancata tutela e le condotte moleste, non trascrivono l’atto di appello (art. 366, n. 6, c.p.c.); il terzo e’ inammissibile per difetto di decisivita’. La Corte territoriale aveva infatti accertato che la società, appena avuta contezza delle condotte lesive segnalate, si era immediatamente attivata per porvi rimedio, disponendo il trasferimento della lavoratrice in una sede ove non poteva essere raggiunta dall’autore, avviando un’indagine e un procedimento disciplinare a carico di quest’ultimo, e assecondando le richieste della lavoratrice di avvicinamento alla residenza. Il sesto motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato: il comma 3-bis dell’art. 26 d.lgs. n. 198/2006 non e’ applicabile ratione temporis (introdotto nel 2017, mentre i fatti risalgono al 2011), e il trasferimento non e’ nullo ex comma 3, non essendo conseguenza del rifiuto o sottomissione alle molestie ne’ reazione alla denuncia, avendo la stessa lavoratrice richiesto il trasferimento.
Esito: la Corte dichiara inammissibile il controricorso e rigetta il ricorso della lavoratrice; nulla sulle spese; dispone l’oscuramento dei dati identificativi ex art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Implicazioni pratiche
L’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. si misura sulla tempestività e adeguatezza della reazione datoriale alla segnalazione: attivare un’indagine, avviare il procedimento disciplinare verso l’autore e allontanare la persona esposta dal contesto di rischio integra l’adempimento. Il trasferimento della lavoratrice non e’ di per se’ nullo ex art. 26 d.lgs. n. 198/2006 quando non e’ ritorsivo ma risponde a una sua richiesta di tutela. Attenzione, sul piano processuale, all’onere di deposito della procura notarile per il procuratore speciale di una società, pena l’inammissibilità dell’atto.
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