Licenziamento illegittimo per intento di furto solo ipotizzato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9751 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, il mero intento del lavoratore di sottrarre un bene aziendale, non corroborato dalla prova di un fatto illecito o di un tentativo penalmente rilevante, non integra giusta causa né giustificato motivo soggettivo. La contestazione disciplinare che imputi solo lo spostamento del bene, senza enunciare in modo chiaro e specifico la finalità furtiva, lede il diritto di difesa del lavoratore. Il sindacato di legittimità non può surrogare la valutazione delle prove riservata al giudice di merito, e la confessione stragiudiziale resa a un terzo è liberamente apprezzabile.

Il Fatto

La società datrice di lavoro irrogava il licenziamento al lavoratore, responsabile informatico, contestandogli di aver prelevato senza autorizzazione un bene aziendale — un peluche di grandi dimensioni usato per una campagna pubblicitaria — e di averlo spostato dalla sala regia all’ufficio stile e poi al magazzino. Nel giudizio di primo grado il Tribunale riteneva la condotta idonea a integrare la giusta causa.

La Corte d’Appello riformava la decisione, annullava il licenziamento e condannava la società alla reintegra e al pagamento di un’indennità risarcitoria, escludendo la prova dell’intenzione furtiva. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, dichiarando inammissibili il primo e il quinto motivo. Con essi la ricorrente deduceva l’erronea interpretazione della lettera di contestazione disciplinare e l’omesso esame della premeditazione del furto. Il Collegio rileva che, pur allegando violazioni di legge, la società propone una diversa lettura dei fatti processuali rispetto a quella del giudice di merito.

La Corte d’Appello aveva analizzato semanticamente la contestazione, chiarendo che non risultava esplicitamente contestato il tentato furto ma solo lo spostamento del bene. L’istruttoria aveva dimostrato lo spostamento, senza però corroborare atti inequivocamente orientati al furto: il fatto non assumeva la consistenza di un tentativo. La Corte richiama i parametri dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ricordando che il fatto storico omesso deve essere indicato con specificità e decisività, e cita Cass. Sez. Un. n. 5792/2024, secondo cui ammettere il ricorso per travisamento della prova scivolerebbe verso un inammissibile terzo grado di merito.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte conferma che il mero intento non basta a sorreggere la sanzione espulsiva e che i file audio non hanno valore confessorio. La confessione stragiudiziale resa a un terzo non ha valore di prova legale e il giudice può apprezzarla liberamente, secondo l’orientamento di Sez. L, ordinanza n. 11898 del 2020. La Corte d’Appello aveva del resto evidenziato l’ambiguità delle conversazioni, in cui il lavoratore si limitava a difendersi.

Quanto al quarto motivo, sull’asserita erronea ripartizione dell’onere probatorio, il Collegio ribadisce che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile solo se il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella corretta, non quando la censura investa la valutazione delle prove. Nella specie la ricorrente contestava l’apprezzamento del materiale istruttorio, come ribadito da Cass. n. 24395 del 2020. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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