Catasto e luoghi di culto: anche gli immobili a destinazione particolare (E/7) devono avere una rendita, la DOCFA non può proporla pari a zero (Cass. 12236/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 12236/2026, pubblicata il 1° maggio 2026 (R.G.N. 11131/2024) — camera di consiglio del 26 marzo 2026, Presidente Angelo Matteo Socci, Relatore Annachiara Massafra.

Il principio di diritto

“Le dichiarazioni di accatastamento (DOCFA), ovvero la dichiarazione di variazione (ex art. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall’art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514), degli immobili a destinazione particolare — ivi compresi i luoghi di culto (categoria E/7) — devono contenere la proposta di attribuzione della categoria e della rendita, che non può essere pari a zero, e sono soggette al controllo dell’amministrazione finanziaria anche in vista della determinazione, seppure a soli fini statistico-inventariali, della rendita definitiva, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701.”

Il fatto

Un’associazione religiosa riconosciuta aveva presentato, per un fabbricato destinato al culto e aperto al pubblico, una dichiarazione di accatastamento DOCFA proponendo l’iscrizione in categoria E/7 con rendita pari a zero. L’Agenzia delle Entrate respingeva la dichiarazione, ritenendola non idonea per la mancata compilazione del quadro H e la mancata attribuzione della rendita, e rigettava anche la successiva istanza di autotutela. L’associazione impugnava. La Commissione tributaria provinciale riteneva ammissibile ma infondato il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria (sentenza n. 343/2023) accoglieva l’appello, dichiarando illegittimo il diniego e disponendo l’iscrizione in categoria E/7 con rendita zero, sul rilievo che la rendita sarebbe “neutra ai fini fiscali”. Avverso tale decisione ricorreva l’Agenzia delle Entrate con due motivi; l’associazione resisteva.

La motivazione

La Corte rigetta il primo motivo (sull’impugnabilità dell’atto) e accoglie il secondo, di merito. Anche per gli immobili a “destinazione particolare”, come i luoghi di culto classificabili in categoria E/7, la dichiarazione DOCFA deve contenere la proposta di attribuzione della categoria e della rendita, che non può essere pari a zero, ed è soggetta al controllo dell’amministrazione finanziaria anche ai fini della determinazione della rendita definitiva, seppure a soli fini statistico-inventariali (art. 1, commi 2 e 3, d.m. n. 701 del 1994). Era pertanto errata la decisione di secondo grado che aveva ritenuto valida una DOCFA con rendita zero. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ex art. 384 c.p.c. rigettando il ricorso originario dell’associazione contribuente; la peculiarità della questione, non ancora oggetto di orientamento consolidato, giustifica la compensazione delle spese.

Esito: rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario dell’associazione contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Implicazioni pratiche

La pronuncia interessa enti religiosi, fondazioni e proprietari di immobili a destinazione particolare (categoria E). Anche quando l’immobile è un luogo di culto e la rendita non produce, di regola, effetti impositivi diretti, la dichiarazione DOCFA non può proporre una rendita pari a zero: va compilato il quadro H e formulata una proposta di rendita, che l’amministrazione controlla e determina in via definitiva, anche a fini statistico-inventariali. Presentare un accatastamento a rendita zero espone al rigetto della dichiarazione e al successivo classamento d’ufficio. Per i tecnici incaricati (geometri, architetti) è un’indicazione operativa netta: la categoria E/7 non esonera dall’attribuzione della rendita catastale, che resta elemento necessario della dichiarazione.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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