Onere della prova della notifica mediante compiuta giacenza: occorre la C.A.D. (Cass. civ. Sez. 5 n. 4306 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica di un atto impositivo tramite servizio postale, qualora l’atto non venga consegnato al destinatario per temporanea assenza o per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio per compiuta giacenza può essere data dal notificante, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della legge n. 890/1982, esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.). Non è a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un preavviso di fermo amministrativo per il mancato pagamento di cartelle esattoriali e di un avviso di accertamento Irpef relativo all’anno 2007. La contribuente, dopo aver saldato le cartelle, impugnava il preavviso di fermo deducendo la mancata notificazione del prodromico avviso di accertamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo non provata la regolare notificazione. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, invece, riformava la decisione, reputando regolare la notifica del prodromico atto impositivo, perfezionatasi per compiuta giacenza. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con il quale la contribuente deduceva la violazione degli artt. 8 e 14 della legge n. 890/1982 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, per la mancata produzione, da parte dell’Ufficio, dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale.
La Suprema Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato, espresso a Sezioni Unite con la sentenza n. 10012 del 15.04.2021, secondo cui la prova del perfezionamento della notifica per compiuta giacenza può essere data esclusivamente mediante la produzione della c.d. C.A.D.. Tale conclusione discende da un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della legge n. 890/1982, in conformità agli artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva considerato sufficienti la fotocopia della busta del plico raccomandato e le annotazioni dell’agente postale. La Corte ha tuttavia rilevato che la stessa CTR aveva attestato la mancata produzione in giudizio della C.A.D., con la conseguenza che non vi era prova della regolare spedizione e ricezione della raccomandata informativa. La notifica dell’avviso di accertamento è stata pertanto ritenuta non provata.
Il secondo e il terzo motivo, concernenti la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, sono stati dichiarati assorbiti. Il quarto e il quinto motivo, riguardanti vizi di motivazione, sono stati invece dichiarati inammissibili, in quanto la censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non è più proponibile in sede di legittimità, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ha quindi cassato la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame e regoli le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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