Compensazione delle spese per cessazione della materia del contendere da annullamento in autotutela (Cass. civ. Sez. 5 n. 11544 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite disposta dal giudice tributario all’esito di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento in autotutela dell’atto impugnato costituisce esercizio del potere discrezionale riconosciuto dall’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, non già applicazione della compensazione cd. ope legis di cui all’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale n. 274 del 2005 per le ipotesi diverse dalla definizione delle pendenze tributarie. Il sindacato di legittimità sulla motivazione della compensazione resta limitato alla verifica della sua coerenza e razionalità, potendo la stessa fondarsi su gravi ed eccezionali ragioni, purché espressamente indicate con riferimento a specifiche circostanze della controversia, quali il rispetto dei termini della procedura di reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di liquidazione relativo a imposta di registro su un contratto di locazione. Nel corso del giudizio di primo grado, l’Amministrazione finanziaria annullava l’atto in autotutela, entro il termine di novanta giorni previsto dalla procedura di reclamo e mediazione; la Commissione tributaria provinciale dichiarava, quindi, cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite.
Avverso la sentenza di secondo grado, che confermava la compensazione, la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 46 del medesimo decreto, lamentando il difetto di motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni e contestando la corretta qualificazione dell’ipotesi di estinzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, richiamando il consolidato principio secondo cui il potere di compensazione delle spese ha natura discrezionale, censurabile in sede di legittimità solo quando la motivazione risulti palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea, non essendo invece sindacabile la valutazione di opportunità. Ha ulteriormente precisato che, nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela, la compensazione può essere legittimamente disposta ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, trattandosi di fattispecie diversa dalla compensazione ope legis di cui all’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, la cui portata è stata ridimensionata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.
La Corte ha quindi valutato la motivazione della sentenza impugnata, ritenendola coerente e razionale laddove aveva individuato le ragioni della compensazione in specifici elementi, ossia il rispetto dei termini della procedura di reclamo e mediazione, la mancata inerzia dell’Ufficio e la circostanza che l’annullamento fosse intervenuto prima della scadenza del termine volto a evitare l’instaurazione del giudizio.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992, è stato dichiarato inammissibile per difetto di corrispondenza con la ratio decidendi. La Corte territoriale non aveva infatti qualificato l’annullamento in autotutela come ipotesi di definizione delle pendenze tributarie, ma come caso di cessazione della materia del contendere, correttamente ravvisando il venir meno dell’interesse ad agire a seguito dell’annullamento dell’atto.
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Nota della Redazione
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