Reato continuato e reati di pari gravità: il giudice non deve indicare il reato più grave ne i singoli aumenti (Cass. pen. 13330/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 13330/2026, depositata il 13 aprile 2026 (R.G.N. 41694/2025) – udienza pubblica dell’11 marzo 2026, Presidente Luca Ramacci, Relatrice Emanuela Gai.
Il principio di diritto
In tema di reato continuato, il giudice non e tenuto a indicare, ai fini della determinazione della pena base, il reato ritenuto più grave nell’ipotesi di pari gravità e di eguale intensità dolosa; in tal caso non e richiesta neppure la determinazione degli aumenti per ogni singolo reato satellite, poiché l’aumento complessivo, considerata la pari gravità, rende agevole l’individuazione dell’aumento operato per ciascuna ipotesi. Tale indirizzo non contrasta con il principio delle Sezioni Unite Pizzone, che riguarda l’ipotesi di reati puniti con pene diverse.
Il fatto
Il Tribunale di Prato condannava un imputato, ritenuta la continuazione, per due contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008), punite con la medesima pena edittale. L’imputato ricorreva per cassazione lamentando la mancata individuazione della pena base e degli aumenti per la continuazione, la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, e l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Il Procuratore generale chiedeva l’annullamento con rinvio sul trattamento sanzionatorio.
La motivazione
Il ricorso e inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo, trattandosi di contravvenzioni con identica pena edittale rispetto alle quali il giudice ha fatto riferimento all’equita della pena per entrambe, e evidente che le ha ritenute di pari gravità: non era perciò richiesta l’indicazione del reato più grave ne degli aumenti per ciascun reato satellite. Tale orientamento non si pone in contrasto con le Sezioni Unite Pizzone (n. 47127/2021), pronunciate in caso di pene diverse. Il secondo motivo, sulle attenuanti generiche, e inammissibile perché nuovo. Il terzo, sull’art. 131-bis c.p., investe un giudizio di fatto sulla gravità dell’offesa – fondato sul pericolo per l’incolumita delle persone – non manifestamente illogico e quindi non sindacabile. Il quarto e inammissibile perché la sospensione condizionale non era stata chiesta nel merito (Sez. U, Salerno, n. 22533/2018). L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione, maturata dopo la sentenza impugnata.
Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Sul calcolo della pena nel reato continuato, la pronuncia conferma un margine per il giudice quando i reati sono di pari gravità: non serve individuare il reato più grave ne dettagliare gli aumenti per ciascun reato satellite, purché la parita di gravità emerga dalla motivazione. Attenzione, pero, alla strategia difensiva: le censure che non siano state formulate nei gradi di merito – come qui le attenuanti generiche e la sospensione condizionale – non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione. Infine, un promemoria ricorrente: il ricorso inammissibile non consente di far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, con l’ulteriore condanna alla Cassa delle ammende.
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