Violenza privata: strappare le chiavi e impedire l’ingresso in casa integra il reato ex art. 610 c.p. (Cass. pen. 13055/2026)

Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 13055/2026 (R.G.N. 222/2026) — udienza pubblica del 6 marzo 2026, Presidente Alfredo Guardiano, Relatore Michele Cuoco.

Il principio di diritto

La violenza rilevante ai fini dell’art. 610 cod. pen. si identifica nell’utilizzo di qualsiasi mezzo idoneo a incidere coattivamente sulla libertà di azione e di determinazione, impedendo il compimento di un atto o di un’attività, anche senza la stretta necessità che la violenza sia usata sulla persona; la costrizione può realizzarsi anche in forma relativa, quando la vittima presta il consenso a fare, tollerare o omettere qualcosa condizionata dalla necessità di evitare un male ingiusto prospettatole dall’agente.

Il fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, confermando la condanna di primo grado, riteneva l’imputata responsabile del reato di violenza privata aggravata (art. 610 c.p.), per aver costretto la persona offesa a non fare rientro in casa. In seguito alla separazione dal coniuge, la persona offesa si recava presso l’abitazione per prelevare i propri effetti personali e quelli del figlio; l’imputata, parente dell’ex coniuge, la minacciava e insultava, le strappava le chiavi di casa impedendole di entrare e le faceva trovare gli effetti personali riposti in alcuni sacchi davanti all’ingresso. L’imputata ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La motivazione

I primi due motivi (valutazione di attendibilità della persona offesa e insussistenza degli elementi costitutivi del reato) sono indeducibili e comunque infondati: la Corte ha ricostruito la dinamica dei fatti e ravvisato sia la condotta violenta (lo strappo delle chiavi) sia la costrizione (l’impedito ingresso nell’abitazione). La deposizione della persona offesa, valutata analiticamente nella sua attendibilità e riscontrata dalla testimonianza dell’operante di polizia intervenuto, può da sola fondare la responsabilità, senza necessità delle regole probatorie di cui all’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. La difesa non prospetta un travisamento, ma un diverso giudizio di attendibilità su circostanze irrilevanti rispetto alla consumazione del reato (l’effettiva proprietà dell’immobile, l’apposizione dei sacchi, la sopravvenuta assoluzione in altro procedimento), il che è precluso in sede di legittimità.

Sono invece fondati il terzo, il quarto e il quinto motivo: sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sulla qualificazione della recidiva e sul trattamento sanzionatorio — tutte questioni devolute con l’atto di appello — la Corte territoriale non ha svolto alcuna motivazione.

Esito: annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento dell’art. 131-bis c.p. e al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Implicazioni pratiche

La violenza privata (art. 610 c.p.) non richiede una violenza fisica sulla persona: basta un mezzo idoneo a incidere coattivamente sulla libertà altrui, impedendo il compimento di un atto — qui, entrare nella propria abitazione. Anche la costrizione può essere soltanto relativa. Sul piano probatorio, la deposizione della persona offesa, se valutata analiticamente e riscontrata, può da sola fondare la condanna, senza le regole rafforzate dell’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.; in cassazione non basta proporre un diverso giudizio di attendibilità su circostanze irrilevanti, occorrendo un travisamento decisivo. Infine, il giudice d’appello deve pronunciarsi su tutte le questioni devolute: il silenzio su art. 131-bis c.p., recidiva e trattamento sanzionatorio è vizio che impone l’annullamento con rinvio su quei punti.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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