Sicurezza sul lavoro: senza prescrizioni dell’ASL l’azione penale e procedibile, e resta l’oblazione giudiziaria (Cass. pen. 13327/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 13327/2026, depositata il 13 aprile 2026 (R.G.N. 389/2026) – udienza pubblica del 25 marzo 2026, Presidente Luca Ramacci, Relatrice Emanuela Gai.

Il principio di diritto

In materia di sicurezza sul lavoro, l’omessa indicazione al contravventore, da parte dell’organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione previste dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 758/1994 (richiamati dall’art. 301 d.lgs. n. 81/2008) non e causa di improcedibilità dell’azione penale, potendo il contravventore comunque fruire dell’estinzione del reato mediante oblazione in sede giudiziaria ai sensi dell’art. 24, comma 3, del medesimo decreto. L’obbligo di formazione, informazione e addestramento del lavoratore grava sul datore di lavoro, sicché l’iniziativa autonoma del lavoratore nell’uso di un’attrezzatura per la quale non ha ricevuto formazione non esclude la responsabilità datoriale.

Il fatto

Il Tribunale di Taranto affermava la responsabilità di un datore di lavoro per aver omesso la formazione e l’addestramento del lavoratore all’uso del carrello elevatore (art. 71, comma 7, e art. 87 d.lgs. n. 81/2008). La difesa ricorreva per cassazione deducendo l’improcedibilità dell’azione penale per la mancata attivazione, da parte dell’ASL, della procedura amministrativa di prescrizione; l’assenza dell’elemento soggettivo, per essere l’uso del mezzo dipeso da iniziativa autonoma del lavoratore; e l’erronea misura della riduzione per il rito abbreviato.

La motivazione

Il primo motivo non e fondato: secondo l’orientamento consolidato, la violazione della procedura amministrativa da parte dell’organo di vigilanza non e causa di improcedibilità, incompatibile con l’obbligatorieta dell’azione penale (art. 112 Cost.), e il contravventore può comunque estinguere il reato con l’oblazione giudiziaria ex art. 24, comma 3, d.lgs. n. 758/1994 (in linea con Corte cost. n. 76/2019 e n. 238/2020); nel caso, l’imputato non ha neppure allegato di aver eliminato la violazione formando il lavoratore. Il secondo motivo e inammissibile perché sollecita una rivalutazione di merito: l’iniziativa autonoma del lavoratore non esclude l’addebito datoriale di omessa formazione. Il terzo motivo e fondato: per le contravvenzioni, l’art. 442, comma 2, c.p.p. (come novellato dalla legge n. 103/2017) impone la riduzione della pena della metà, non di un terzo.

Esito: la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena, che ridetermina in euro 1.500 di ammenda, e rigetta nel resto il ricorso.

Implicazioni pratiche

La decisione offre tre indicazioni utili in materia di contravvenzioni antinfortunistiche. Primo: se l’organo di vigilanza non attiva la procedura di prescrizione, l’azione penale resta procedibile, ma il datore può comunque accedere all’oblazione in sede giudiziaria ex art. 24, comma 3, d.lgs. n. 758/1994 con la sanzione ridotta – purché la violazione sia stata eliminata. Secondo: l’obbligo di formazione grava sul datore, e la scelta autonoma del lavoratore di usare un mezzo per cui non e stato formato non lo esonera. Terzo, sul piano sanzionatorio: nel rito abbreviato per contravvenzioni la riduzione e della metà, e l’errore su questo punto porta all’annullamento senza rinvio con rideterminazione diretta della pena da parte della Cassazione.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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