Assolto in appello da uno dei reati: non deve pagare le spese processuali relative a quel reato (Cass. pen. 13090/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 13090/2026, depositata il 9 aprile 2026 (R.G.N. 31187/2025) — camera di consiglio del 20 gennaio 2026, Presidente Filippo Casa, Relatore Paolo Valiante.

Il principio di diritto

Anche nel processo penale la responsabilità per le spese processuali si giustifica col principio della soccombenza, in base al quale le stesse sono poste a carico delle parti che hanno subito l’esito sfavorevole del giudizio; di conseguenza, quando l’imputato sia assolto in sede di impugnazione da uno dei reati ascrittigli, non può restare soggetto alla condanna — disposta in primo grado — al pagamento delle spese del procedimento relative a quel reato, in quanto viene meno in tal caso la soccombenza cui la legge riconnette la condanna stessa.

Il fatto

Un imputato, condannato in primo grado per più reati, veniva assolto in appello dal reato associativo e condannato per il solo esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 d.lgs. n. 385/1993). Riceveva però una cartella di pagamento di oltre 18.000 euro comprensiva anche delle spese delle intercettazioni telefoniche — non consentite per il reato residuo, che prevede una pena inferiore alla soglia dell’art. 266 c.p.p. — e senza tener conto dell’esclusione del vincolo di solidarietà. Chiedeva alla Corte d’appello, quale giudice dell’esecuzione, di escludere quelle spese. La Corte d’appello di Potenza rigettava, ritenendo che la condanna alle spese d’appello conseguisse solo al rigetto o all’inammissibilità dell’impugnazione. L’imputato ricorreva con un unico motivo; il Procuratore generale chiedeva l’annullamento con rinvio.

La motivazione

Il ricorso è fondato. Il giudice dell’esecuzione è competente sulle questioni relative all’esistenza e validità del titolo per il recupero delle spese, comprese quelle sulla portata delle relative disposizioni. Le spese anticipate dall’erario si recuperano nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà (art. 205 d.P.R. n. 115/2002) e non possono gravare su chi è stato assolto; le spese per le intercettazioni sono “spese ripetibili”, da recuperare solo “in caso di condanna” (artt. 204, 5 e 107 d.P.R. n. 115/2002).

La responsabilità per le spese si fonda sul principio di soccombenza, applicato all’esito globale del processo con criterio unitario e globale: chi è assolto in appello da un reato non può restare tenuto alle spese relative a quel reato. La Corte d’appello avrebbe dovuto verificare se le spese — incluse quelle per le intercettazioni — riguardassero il reato per cui l’imputato era stato assolto e, in caso affermativo, escluderle, disponendo il ricalcolo per il solo reato residuo.

Esito: annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione per un nuovo esame dell’istanza difensiva.

Implicazioni pratiche

L’assoluzione parziale in appello incide sulle spese: chi è assolto da un reato non può essere tenuto a pagare le spese processuali relative a quel reato, perché viene meno la soccombenza. La statuizione sulle spese segue un criterio unitario e globale, riferito all’esito complessivo del processo e non ai singoli gradi. Le spese per le intercettazioni sono spese ripetibili, recuperabili solo “in caso di condanna”: se le operazioni non erano consentite per il reato residuo, o riguardavano il reato da cui l’imputato è stato assolto, non possono essergli addebitate. Il recupero avviene senza vincolo di solidarietà (art. 205 d.P.R. n. 115/2002): a ciascun condannato l’importo va quantificato per la sua posizione, con specificazione delle singole voci, e le contestazioni sull’esistenza e sulla portata del titolo vanno proposte al giudice dell’esecuzione.

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