Art. 337-ter c.c. – Affidamento condiviso e mantenimento dei figli

L’art. 337-ter c.c. fissa il principio-cardine del diritto di famiglia dopo la separazione: il figlio minore ha diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. L’affidamento condiviso è la regola; l’affidamento a un solo genitore resta l’eccezione.

Sul piano economico, ciascun genitore contribuisce al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito. Ove necessario, il giudice fissa un assegno periodico secondo cinque criteri predeterminati. La responsabilità genitoriale resta di entrambi anche in caso di collocamento prevalente presso uno solo.

Cosa dice l’art. 337-ter c.c.: il testo della norma

La disposizione, collocata nel Capo II del Titolo IX del Libro Primo, disciplina i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli nei procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell’unione e nei giudizi relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. Ne riportiamo il contenuto, comma per comma, nel testo vigente dopo la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022).

«Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.» (comma 1)

«Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.» (comma 2, primo periodo)

«La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo […]. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.» (comma 3)

«Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.» (comma 4)

Il quinto comma prevede l’adeguamento automatico dell’assegno agli indici ISTAT in difetto di altro parametro; il sesto comma consente al giudice, quando le informazioni economiche dei genitori non siano sufficientemente documentate, di disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto di contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

L’affidamento condiviso è la regola, non l’eccezione

Il comma 2 impone al giudice di valutare prioritariamente che i figli restino affidati a entrambi i genitori. L’affidamento condiviso non è quindi una tra le opzioni possibili, ma il criterio di default: l’affidamento esclusivo a un solo genitore (art. 337-quater c.c.) è ammesso solo quando l’affidamento condiviso risulti contrario all’interesse del minore, e la relativa decisione va specificamente motivata.

Un equivoco frequente riguarda il collocamento prevalente. Stabilire che il figlio abbia la residenza abituale presso un genitore (il c.d. genitore collocatario) non trasforma l’affidamento condiviso in esclusivo: la responsabilità genitoriale resta di entrambi, e le decisioni di maggiore interesse continuano a essere assunte di comune accordo. Collocamento e affidamento sono due piani distinti.

La responsabilità genitoriale e le decisioni di maggiore interesse

Il comma 3 distingue due categorie di decisioni. Quelle di maggiore interesse — istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale — vanno assunte congiuntamente da entrambi i genitori; in caso di disaccordo, decide il giudice. Le decisioni di ordinaria amministrazione, invece, possono essere esercitate separatamente, se il giudice lo stabilisce. La regola generale resta l’esercizio congiunto: la separazione dell’esercizio è una modulazione che il giudice dispone per gestire la quotidianità, non una deroga alla contitolarità.

Il mantenimento dei figli: contribuzione proporzionale e assegno perequativo

Il comma 4 fissa il principio-base: ciascun genitore provvede al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito. La forma ordinaria è il mantenimento diretto — ogni genitore sostiene le spese del figlio nei tempi in cui lo tiene con sé. Quando il mantenimento diretto non basta a garantire la proporzionalità (perché i redditi sono squilibrati o i tempi di permanenza sono asimmetrici), il giudice fissa un assegno periodico perequativo: uno strumento di riequilibrio, non di parificazione dei redditi tra genitori.

Per stimare l’ordine di grandezza dell’assegno nel tuo caso concreto, puoi usare il calcolatore dell’assegno di mantenimento per i figli. È uno strumento orientativo: la determinazione definitiva spetta sempre al giudice, sulla base dei cinque criteri di legge.

I cinque criteri per determinare l’assegno

La determinazione dell’assegno non è discrezionale in senso libero: il comma 4 vincola il giudice a cinque parametri, tutti da considerare congiuntamente.

  • Le attuali esigenze del figlio. Il fabbisogno concreto e attuale, non quello astratto o passato: cresce con l’età, la scuola, le attività, le cure.
  • Il tenore di vita goduto in costanza di convivenza. È un parametro di riferimento — non un diritto assoluto a cristallizzare quel tenore — che àncora l’assegno al livello di vita familiare precedente la crisi.
  • I tempi di permanenza presso ciascun genitore. Più i tempi sono equilibrati, minore tende a essere l’assegno perequativo; ma tempi paritari non azzerano automaticamente l’assegno se i redditi restano diversi.
  • Le risorse economiche di entrambi i genitori. Non solo del genitore obbligato: la capacità reddituale e patrimoniale va valutata su entrambi i lati.
  • La valenza economica dei compiti domestici e di cura. Il lavoro di cura assunto dal genitore collocatario ha un valore economico riconosciuto dalla legge, che entra nel calcolo e riequilibra il contributo in denaro dell’altro.

Adeguamento ISTAT e accertamenti sui redditi

L’assegno si adegua automaticamente agli indici ISTAT, salvo diverso parametro indicato dalle parti o dal giudice (comma 5): non serve un nuovo provvedimento per la rivalutazione annuale. Quando le informazioni economiche fornite dai genitori non sono sufficientemente documentate, il giudice può disporre un accertamento della polizia tributaria su redditi e beni oggetto di contestazione, anche se intestati a terzi (comma 6): uno strumento che riduce il margine per dichiarazioni reddituali reticenti.

Orientamenti giurisprudenziali consolidati

Sull’applicazione dell’art. 337-ter c.c. si sono affermati alcuni principi stabili, utili a orientare la lettura della norma:

  • l’affidamento condiviso è la regola e l’affidamento esclusivo va disposto solo in presenza di ragioni specifiche di contrarietà all’interesse del minore, con motivazione puntuale;
  • la conflittualità tra i genitori, di per sé, non giustifica automaticamente l’affidamento esclusivo, salvo che si traduca in un pregiudizio concreto per il figlio;
  • l’assegno perequativo ha funzione di riequilibrio del principio di proporzionalità e non di parificazione dei redditi dei genitori;
  • l’obbligo di mantenimento verso i figli è autonomo e indipendente dall’eventuale assegno tra coniugi, che risponde a presupposti diversi.

Errori frequenti

  • Confondere il collocamento prevalente con l’affidamento esclusivo. Il figlio può risiedere stabilmente con un genitore restando in affidamento condiviso: la responsabilità genitoriale è di entrambi.
  • Ritenere che con tempi di permanenza paritari non spetti alcun assegno. Se i redditi dei genitori sono diversi, l’assegno perequativo può essere dovuto anche a parità di tempi.
  • Assumere decisioni di maggiore interesse (scuola, salute, residenza) da soli. Vanno condivise; in caso di disaccordo decide il giudice, non il singolo genitore.
  • Interrompere di propria iniziativa il versamento dell’assegno. Le condizioni economiche si modificano solo con un provvedimento del giudice o un accordo; l’inadempimento è illecito e può avere rilievo penale.
  • Trascurare la valenza economica dei compiti di cura. È un criterio di legge autonomo, non un elemento accessorio: pesa nel calcolo dell’assegno.

Cosa fare

Va tenuto distinto il piano dell’affidamento (contitolarità della responsabilità genitoriale) da quello del collocamento (dove il figlio risiede in prevalenza): sono decisioni diverse, con effetti diversi.

Per il profilo economico, va ricostruito con precisione il quadro reddituale di entrambi i genitori, i tempi effettivi di permanenza e le esigenze attuali del figlio, perché sono gli elementi su cui il giudice calcola l’assegno secondo i cinque criteri di legge.

Ogni modifica delle condizioni relative all’affidamento o al mantenimento va richiesta con il ricorso per revisione delle condizioni (art. 337-quinquies c.c.), non decisa unilateralmente.

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Domande frequenti

Cosa significa affidamento condiviso?
Significa che la responsabilità genitoriale sui figli è esercitata da entrambi i genitori, che assumono di comune accordo le decisioni di maggiore interesse. È la regola prevista dall’art. 337-ter c.c. dopo la separazione.

Affidamento condiviso e collocamento sono la stessa cosa?
No. L’affidamento riguarda la titolarità della responsabilità genitoriale (di entrambi); il collocamento indica presso quale genitore il figlio risiede in prevalenza. Si può essere in affidamento condiviso con collocamento presso un solo genitore.

Con l’affidamento condiviso si paga comunque il mantenimento?
Sì, se necessario a realizzare la proporzionalità. Ciascun genitore contribuisce in proporzione al reddito; quando il mantenimento diretto non basta, il giudice fissa un assegno perequativo secondo i cinque criteri dell’art. 337-ter c.c.

Se i tempi con i figli sono uguali, l’assegno non è dovuto?
Non automaticamente. I tempi di permanenza sono uno dei cinque criteri, ma se i redditi dei genitori sono diversi l’assegno perequativo può essere dovuto anche a parità di tempi.

Come si modifica l’assegno di mantenimento?
Con il ricorso per revisione delle condizioni (art. 337-quinquies c.c.) o con un accordo tra i genitori. Non è consentito ridurre o sospendere l’assegno di propria iniziativa.

Vedi anche: Quando il mantenimento dei figli non è dovuto (e quando cessa).

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