Promessa di matrimonio non provata: nessuna restituzione dei doni (regalie d’uso ex art. 770 c.c.); inammissibili i motivi che mirano al riesame dei fatti (Cass. 10853/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza n. 10853/2026, pubblicata il 23 aprile 2026 (R.G.N. 8348/2025) — camera di consiglio del 25 febbraio 2026, Presidente Maria Acierno, Relatore Rosario Caiazzo.

Il principio di diritto

In tema di ricorso per cassazione, l’erronea interpretazione della domanda e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.

Il fatto

Un uomo conveniva in giudizio la controparte chiedendo la restituzione dei doni fatti in vista di un matrimonio poi non celebrato. Il Tribunale rigettava la domanda di restituzione e accoglieva in parte la domanda risarcitoria della convenuta, condannando l’attore al pagamento di 14.000 euro a titolo di danno non patrimoniale. La Corte d’appello di Reggio Calabria rigettava l’appello, ritenendo: non provata una seria promessa di matrimonio (all’epoca entrambe le parti erano coniugate con altri); i beni e le somme donati qualificabili come regalie d’uso ex art. 770, comma 2, c.c., privi di collegamento causale con la promessa; e i danni non patrimoniali riconosciuti alla convenuta legati a condotte di molestia e minaccia ascritte all’attore. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La motivazione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo (artt. 80 e 770 c.c.) è inammissibile perché tende a un diverso apprezzamento dei fatti: entrambi i giudici di merito hanno concordemente ritenuto non provata una concreta promessa di matrimonio ex art. 80 c.c. Il secondo motivo, incentrato sull’onere della prova e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è inammissibile: l’erronea interpretazione della domanda non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. — che riguarda il significato della norma — ma solo come vizio di motivazione ai sensi del n. 5, qui non dedotto (Cass. nn. 13439/2025 e 31546/2019); la Corte d’appello, escluso il danno biologico, ha liquidato i danni non patrimoniali come conseguenza delle condotte illecite ascritte al ricorrente. Il terzo motivo (artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.) è del pari inammissibile, mirando genericamente a riesaminare i fatti e non attingendo la ratio decidendi, fondata sulle condotte illecite accertate.

Esito: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in 3.500 euro per compensi.

Implicazioni pratiche

Chi chiede la restituzione dei doni per una promessa di matrimonio non mantenuta deve provare la serietà della promessa (art. 80 c.c.): in mancanza, i beni e le somme trasferiti nel corso della relazione possono essere qualificati come regalie d’uso ex art. 770, comma 2, c.c., non ripetibili. Sul piano processuale, l’ordinanza ribadisce due limiti del ricorso per cassazione: l’erronea interpretazione della domanda si contesta solo come vizio di motivazione (art. 360, n. 5), non come violazione di legge (n. 3); e non è ammesso un motivo che, pur formulato come violazione di legge, miri in realtà a un riesame dei fatti o non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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