Art. 143 c.c. – Diritti e doveri reciproci dei coniugi
L’art. 143 c.c. è la norma-cardine del rapporto tra coniugi: con il matrimonio marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Da qui derivano quattro obblighi reciproci — fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione e coabitazione.
Entrambi i coniugi sono inoltre tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo. La violazione di questi doveri può rilevare, se è causa della crisi, ai fini dell’addebito della separazione.
Cosa dice l’art. 143 c.c.: il testo della norma
La disposizione, collocata nel Capo IV del Titolo VI del Libro Primo, definisce il contenuto essenziale del rapporto coniugale. Si articola in tre commi.
«Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.» (comma 1)
«Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.» (comma 2)
«Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.» (comma 3)
La parità dei coniugi
Il primo comma sancisce il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, attuazione dell’art. 29 della Costituzione. Non esiste un coniuge “capo-famiglia”: i diritti e i doveri sono identici e reciproci, e ogni decisione sull’indirizzo della vita familiare va concordata. È il superamento definitivo del vecchio modello gerarchico anteriore alla riforma del diritto di famiglia del 1975.
I quattro doveri reciproci
Il secondo comma elenca gli obblighi che nascono dal matrimonio, tutti reciproci — gravano cioè su entrambi allo stesso modo.
- Fedeltà. Non è solo fedeltà sessuale: è un dovere di lealtà e dedizione, che impegna ciascun coniuge a non tradire la fiducia e il progetto di vita comune.
- Assistenza morale e materiale. Sostegno affettivo e sostegno economico: il coniuge deve farsi carico dei bisogni dell’altro, sia sul piano personale sia su quello dei mezzi.
- Collaborazione nell’interesse della famiglia. Cooperazione nella gestione della vita familiare e nell’attuazione dell’indirizzo concordato.
- Coabitazione. Il dovere di vivere insieme, di condividere la residenza familiare, salvo giustificati motivi.
Il dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia
Il terzo comma impone a entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia. La misura del contributo è proporzionale alle sostanze e alla capacità di lavoro di ciascuno. Il punto qualificante è l’equiparazione tra lavoro professionale e lavoro casalingo: chi si dedica alla cura della casa e della famiglia adempie il proprio dovere di contribuzione esattamente come chi produce reddito. Questo principio è alla base, in fase di crisi, del riconoscimento della valenza economica dei compiti di cura.
Violazione dei doveri e conseguenze
La violazione dei doveri dell’art. 143 c.c. non produce, di per sé, sanzioni automatiche. Il suo rilievo principale emerge in sede di separazione: un comportamento contrario ai doveri coniugali può fondare l’addebito della separazione (art. 151, comma 2, c.c.), ma solo quando ne sia stata la causa. Non basta accertare la violazione: occorre il nesso causale tra quel comportamento e l’intollerabilità della convivenza.
Orientamenti consolidati
- il dovere di fedeltà ha contenuto più ampio della sola astensione da relazioni extraconiugali e comprende la lealtà verso il progetto di vita comune;
- la violazione di un dovere coniugale rileva ai fini dell’addebito solo se ha avuto efficacia causale sulla crisi, non se è successiva a una frattura già in atto;
- il contributo ai bisogni della famiglia prestato con il lavoro casalingo ha pari dignità rispetto a quello economico;
- l’obbligo di coabitazione può essere legittimamente sospeso in presenza di giustificati motivi, senza integrare violazione.
Errori frequenti
- Ritenere che ogni infedeltà comporti automaticamente l’addebito. Serve la prova che il comportamento sia stato causa della crisi, non conseguenza di una convivenza già compromessa.
- Considerare il lavoro casalingo un contributo “minore”. La norma lo equipara espressamente al lavoro professionale ai fini della contribuzione.
- Confondere i doveri coniugali con i doveri verso i figli. Sono piani distinti: i secondi non vengono meno con la crisi coniugale.
- Pensare che allontanarsi dalla casa familiare sia sempre un illecito. In presenza di giustificati motivi la sospensione della coabitazione è legittima.
Cosa fare
Va compreso che i doveri dell’art. 143 c.c. sono reciproci e paritari: la loro violazione assume rilievo giuridico soprattutto in sede di separazione, e sempre in rapporto causale con la crisi.
Chi intenda far valere una violazione ai fini dell’addebito deve documentare non solo il comportamento, ma il suo peso determinante sull’intollerabilità della convivenza.
Nella valutazione del contributo ai bisogni della famiglia va sempre considerato anche l’apporto non monetario, cioè il lavoro di cura e domestico.
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Domande frequenti
Quali sono i doveri reciproci dei coniugi?
Fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione. A questi si aggiunge il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
La violazione del dovere di fedeltà comporta sempre l’addebito?
No. La violazione rileva ai fini dell’addebito della separazione solo se ne è stata la causa. Se la crisi era già in atto, l’infedeltà successiva non determina automaticamente l’addebito.
Il lavoro casalingo conta come contributo alla famiglia?
Sì. L’art. 143 c.c. equipara espressamente la capacità di lavoro casalingo a quella professionale ai fini della contribuzione ai bisogni della famiglia.
Ci si può allontanare dalla casa familiare?
Il dovere di coabitazione può essere legittimamente sospeso in presenza di giustificati motivi. Fuori da questi casi, l’allontanamento può rilevare in sede di separazione.
Vedi anche: Art. 151 c.c. – La separazione giudiziale · Art. 156 c.c. – Il mantenimento del coniuge separato.