Responsabilita’ genitoriale: sospensione non automatica (Corte cost. n. 55/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 34, secondo comma, del codice penale nella parte in cui prevede che la condanna per maltrattamenti in famiglia commessi in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilita’ genitoriale, comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilita’ genitoriale, anziche’ la possibilita’ per il giudice di disporla. La sospensione, quindi, non scatta piu’ da sola: ora e’ il giudice a decidere se applicarla.
Il caso. Il Tribunale di Siena, sezione penale, giudicava due genitori accusati di maltrattamenti in famiglia verso i figli minori con loro conviventi, e ne ha riconosciuto la responsabilita’ penale. Durante il dibattimento, pero’, era emersa la ricomposizione del quadro familiare, al punto da far apparire i maltrattamenti accertati come non ripetibili. In quella situazione, ha osservato il Tribunale, applicare in automatico la pena accessoria nella misura fissa stabilita dalla legge rischiava di danneggiare proprio i minori che la norma dovrebbe proteggere.
La regola in discussione. L’articolo 34, secondo comma, del codice penale stabilisce che, in caso di condanna per delitti commessi con abuso della responsabilita’ genitoriale, l’esercizio di questa responsabilita’ sia sospeso per un tempo pari al doppio della pena inflitta. Il giudice non ha margini: deve applicarla e non puo’ modularne la durata.
Il dubbio del giudice. Secondo il Tribunale questo automatismo e’ irragionevole e sproporzionato per eccesso rispetto ai fatti meno gravi, si scontra con il principio per cui la pena va adattata al singolo caso e non permette di tenere conto dell’interesse del minore a conservare il nucleo familiare ricomposto. Gli effetti della pena, inoltre, ricadono sui figli del condannato non solo di fatto, come accade per qualsiasi provvedimento giudiziario, ma di diritto. Il giudice ha chiesto quindi che la sospensione diventi facoltativa e che la durata sia pari, e non doppia, rispetto alla pena principale.
Il ragionamento della Corte. La Corte richiama tre proprie decisioni che avevano gia’ cancellato automatismi analoghi: le sentenze n. 31 del 2012 e n. 7 del 2013 sulla perdita della potesta’ genitoriale nei reati di alterazione e soppressione di stato, e la sentenza n. 102 del 2020 sulla sottrazione di minore all’estero. Il punto centrale e’ che questa pena accessoria ha caratteri del tutto particolari: incide su una relazione e colpisce direttamente, accanto al condannato, anche il minore, che di quella relazione e’ co-protagonista. Imponendo la sospensione, la legge dava per certo che l’interesse del minore sia sempre e soltanto quello di allontanare il genitore. La Corte definisce questa una presunzione assoluta irragionevole: gli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione impongono che sia il giudice penale a verificare, caso per caso e guardando a come e’ evoluto il rapporto tra figlio e genitore dopo il reato, se la sospensione sia davvero la soluzione migliore per il minore. Spetta poi al legislatore, aggiunge la Corte, valutare se questo giudizio sia meglio affidato al giudice penale o al tribunale per i minorenni.
Cosa la Corte non ha deciso. Le censure sulla durata della pena accessoria sono state dichiarate inammissibili. L’ordinanza del Tribunale era contraddittoria: prima criticava le pene fisse in quanto tali, poi chiedeva di sostituire il doppio della pena con un’altra misura ugualmente fissa, quella dell’articolo 37 del codice penale, senza spiegare perche’. Inammissibili anche le censure fondate direttamente sull’articolo 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, perche’ il giudice non aveva richiamato l’articolo 117, primo comma, della Costituzione.
Cosa cambia in pratica. Chi viene condannato per maltrattamenti in famiglia commessi in presenza o a danno di minori con abuso della responsabilita’ genitoriale non subisce piu’ la sospensione automatica. Il giudice valuta la situazione concreta al momento della decisione, compreso quanto e’ accaduto dopo il reato, e puo’ non applicare la pena accessoria se questa danneggerebbe il minore. Se invece decide di applicarla, la durata resta quella prevista dalla legge, cioe’ il doppio della pena inflitta. La pronuncia riguarda solo questa ipotesi: per gli altri delitti commessi con abuso della responsabilita’ genitoriale l’articolo 34, secondo comma, resta immutato.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/55