Accertamento unitario società di persone: litisconsorzio necessario e onere di integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 21622 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento unitario dei redditi delle società di persone, l’automatica imputazione dei redditi ai soci, indipendentemente dalla percezione degli stessi, rende il giudizio promosso dalla società o da un socio inscindibilmente comune a tutti i partecipanti. Ne consegue che il ricorso proposto da alcuni soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992; il giudizio celebrato senza il coinvolgimento di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Il Fatto
Il socio accomandante di una società in accomandita semplice impugnava due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2007: uno a proprio carico per il ricalcolo dell’IRPEF, conseguente all’accertamento eseguito nei confronti della società; l’altro, emesso nei confronti della società stessa, per il recupero di IRAP e IVA, autonomamente impugnato per impedirne la definitività. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto solo parzialmente i ricorsi, riuniti; la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello del contribuente. Questi ricorreva quindi per cassazione, deducendo la nullità degli atti impositivi per sottoscrizione da parte di funzionari decaduti e la natura fittizia della propria partecipazione sociale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati i tre motivi di ricorso, ha rilevato in via pregiudiziale e assorbente che la società coinvolta è una società in accomandita semplice. Ha quindi richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’unitarietà dell’accertamento rettificativo delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, comporta che il ricorso proposto dalla società o da uno dei soci riguardi inscindibilmente sia l’una sia gli altri.
La Corte ha precisato che tale inscindibilità, fondata sull’automatica imputazione dei redditi ai soci in proporzione alla quota di partecipazione e indipendentemente dalla percezione, impone che tutti i soggetti interessati partecipino allo stesso procedimento. La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci pretermessi determina una nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva dichiarato di essere titolare di una quota di partecipazione e risultava che i giudici di merito non avessero disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci. La Corte ha quindi dichiarato la nullità dell’intero giudizio di merito, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lodi, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e la rinnovazione del giudizio.
Nota della Redazione
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