Avviso di presa in carico non impugnabile se l’accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 12319 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di presa in carico, di per sé, è un atto privo di valenza provvedimentale e di autonoma lesività, in quanto si limita a informare il contribuente del passaggio di competenza della pratica dall’ente impositore all’agente della riscossione. Ne consegue che, di regola, non è autonomamente impugnabile. L’impugnazione è ammessa soltanto in via eccezionale, quando l’avviso di presa in carico costituisca il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, a causa della mancata o invalida notifica dell’atto presupposto. In tale evenienza, l’impugnazione dell’atto successivo è funzionale a recuperare la tutela giurisdizionale e a far valere i vizi dell’atto presupposto non conosciuto. Quando, invece, l’avviso di accertamento è stato regolarmente notificato e non è stato tempestivamente impugnato, divenendo definitivo, l’avviso di presa in carico non può essere impugnato, nemmeno per far valere vizi propri dell’accertamento.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di presa in carico, disposto per l’avvio della riscossione a seguito di un avviso di accertamento che contestava la qualifica di amministratore di fatto di una società cooperativa. Il contribuente impugnava l’avviso di presa in carico dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello.
Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, lamentando, tra l’altro, la mancata sottoscrizione dell’avviso di accertamento, la violazione del principio del contraddittorio per l’omessa integrazione del litisconsorzio necessario, la nullità delle verifiche condotte dalla Direzione regionale dell’Agenzia, l’illegittimità della responsabilità solidale, l’insufficienza probatoria e l’inesistenza della notifica eseguita da operatori postali privati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i sei motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili. Il collegio ha richiamato il consolidato orientamento per cui l’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 non ha carattere tassativo e va interpretato estensivamente. Tuttavia, l’avviso di presa in carico costituisce un’eccezione rispetto agli atti impugnabili, essendo privo di valenza provvedimentale e di autonoma lesività.
La giurisprudenza, pur con qualche oscillazione, ha affermato che l’avviso di presa in carico è impugnabile solo quando rappresenti il primo atto con cui la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente, come nel caso di mancata o invalida notifica dell’atto presupposto. Si tratta di un’eccezione che consente di recuperare la tutela giurisdizionale, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 19704 del 2015.
Nel caso di specie, invece, l’avviso di accertamento era stato regolarmente notificato al contribuente ed era divenuto definitivo per mancata impugnazione. Non ricorrendo l’eccezione che legittima l’impugnazione dell’atto successivo, l’avviso di presa in carico non poteva essere autonomamente impugnato. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, senza provvedere sulle spese, stante la costituzione dell’Agenzia ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
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Nota della Redazione
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