Notaio e atti a distanza: l’emergenza Covid non deroga all’obbligo di presenza ex art. 47 legge notarile (Cass. 23366/2026)
Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 23366/2026, pubblicata il 16 luglio 2026 (R.G.N. 16754/2024) – camera di consiglio del 4 giugno 2026, Presidente Francesco Maria Cirillo, Relatore Giuseppe Fortunato.
Il principio di diritto
L’art. 47 della legge notarile e le norme deontologiche impongono al notaio di svolgere personalmente e in presenza l’attività professionale di ricevimento degli atti; l’emergenza epidemiologica da Covid-19 non ha derogato a tale obbligo, sicché e legittima la sanzione disciplinare per l’esercizio della professione avvalendosi di strumenti di collegamento audiovisivo a distanza. Il termine dell’art. 153, comma 2, della legge notarile, che prescrive di promuovere l’azione disciplinare “senza indugio”, introduce un criterio elastico di natura ordinatoria e non perentoria, imponendo al giudice di merito un accertamento di congruità del tempo impiegato, tenuto conto del contesto e degli accertamenti necessari.
Il fatto
La Commissione regionale di disciplina (COREDI) applicava a un notaio la censura per non aver trasmesso al Consiglio notarile copia degli atti stipulati in un determinato periodo del 2020, e una sanzione pecuniaria di 15.000 euro per aver svolto la professione, durante l’emergenza Covid-19, avvalendosi di strumenti di collegamento audiovisivo a distanza. La Corte d’appello di Bologna confermava il provvedimento, respingendo l’eccezione di tardività dell’azione disciplinare. Il notaio ricorreva per cassazione con quattro motivi; il Consiglio Notarile di Ravenna resisteva.
La motivazione
Tutti i motivi sono infondati e il ricorso e rigettato. Sulla tempestività, l’art. 153, comma 2, della legge notarile – che impone di promuovere l’azione “senza indugio” – introduce un criterio elastico, non un termine perentorio, e affida al giudice di merito la valutazione di congruità del tempo impiegato: nel caso, il ritardo era giustificato dal contesto emergenziale e dagli accertamenti istruttori, senza pregiudizio difensivo per il sanzionato. Nel merito, l’art. 47 della legge notarile, declinato dalle norme deontologiche, impone al notaio di ricevere gli atti personalmente e in presenza; le disposizioni emergenziali sul distanziamento, pur consentendo talune attività a distanza, non contemplavano deroghe ai doveri notarili di presenza. Legittima, pertanto, la sanzione per l’uso di strumenti audiovisivi a distanza, avendo lo stesso notaio ammesso tale modalità operativa.
Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
La pronuncia fissa due punti per il procedimento disciplinare notarile. Primo: l’obbligo di ricevere gli atti personalmente e in presenza (art. 47 legge notarile) non e stato sospeso dall’emergenza pandemica; l’uso di collegamenti audiovisivi a distanza per la stipula integra illecito disciplinare, a prescindere dal contesto emergenziale, che non prevedeva deroghe ai doveri di presenza del notaio. Secondo: il termine per promuovere l’azione disciplinare “senza indugio” e ordinatorio, non perentorio, e la sua osservanza si valuta in concreto, con riguardo alla congruità del tempo impiegato e all’assenza di pregiudizio difensivo. Un quadro utile per orientare la condotta professionale e la difesa nel disciplinare.
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