Rendita vitalizia in eredità: imposta di successione ricalcolata (Corte cost. n. 89/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le regole con cui si calcolava l’imposta di successione su una rendita vitalizia lasciata per testamento. Con la sentenza n. 89 del 2026 ha stabilito che, in quel calcolo, non si può partire da un saggio legale di interesse inferiore al 2,5 per cento.
Di cosa si parla. La rendita vitalizia è il diritto di ricevere una somma di denaro, di solito ogni anno, finché si è in vita. Può nascere da un contratto, da una donazione o da un testamento. Quando arriva per testamento, su di essa si paga l’imposta di successione. Per calcolarla la legge non guarda a quanto si incassa anno per anno: moltiplica la rendita annua per un coefficiente fissato con decreto ministeriale, che cambia in base all’età del beneficiario e al saggio legale di interesse.
Il caso. Un testamento aveva lasciato a una donna di settantasette anni una rendita vitalizia di 18.000 euro all’anno. La successione si era aperta nel 2016. Il coefficiente stabilito per quell’anno era 150. La base imponibile diventava così 2.700.000 euro e l’ufficio chiedeva quasi 200.000 euro di imposta, da pagare subito. La Corte ha osservato che, con l’aliquota dell’otto per cento, l’imposta equivale a dodici annualità della rendita.
Il dubbio del giudice. In appello il giudice aveva applicato il coefficiente di un altro anno, ritenuto più equo; l’Agenzia delle entrate aveva impugnato la decisione. La Corte di cassazione ha ritenuto che un decreto ministeriale non si possa mettere da parte solo perché produce effetti distorti, ma ha sospettato che fosse la legge a essere incostituzionale: un coefficiente pari a 150 presuppone che una donna di settantasette anni incassi la rendita per centocinquanta anni. Ha richiamato gli articoli 3 e 53 della Costituzione, cioè la ragionevolezza e la capacità contributiva, il principio per cui si paga in proporzione alla ricchezza che si riceve davvero.
Il ragionamento della Corte. Il coefficiente sale quando il saggio legale di interesse scende. Negli anni in cui il tasso è finito sotto l’uno per cento i coefficienti sono diventati enormi: per la stessa età, nel 2021 il coefficiente era 3000; nel 2023, con un tasso del cinque per cento, era 6.
L’effetto colpisce solo le rendite. Per l’usufrutto la legge fa prima moltiplicare il valore del bene per il saggio di interesse, e con tassi bassissimi questo passaggio riduce moltissimo l’importo su cui applicare il coefficiente. Per la rendita vitalizia quel passaggio non c’è, perché l’importo annuo è già noto. Lo stesso prospetto è stato però usato per entrambe le situazioni, che restano istituti diversi.
Il criterio, ha osservato la Corte, non creava problemi con tassi alti; è entrato in crisi con tassi inferiori all’unità, producendo risultati abnormi, in cui l’imposta può superare il valore stesso del lascito. Finisce così per cancellare, sul piano fiscale, un istituto usato spesso per riconoscere gratitudine o solidarietà verso persone estranee alla stretta cerchia familiare, come chi ha prestato assistenza. Il legislatore ha ampia libertà nel decidere cosa e quanto tassare, ma non fino a rendere l’imposta arbitraria.
La soluzione. La Corte non ha costruito un criterio nuovo. Ha usato la soglia che lo stesso legislatore aveva introdotto nel 2024 per il futuro, il saggio minimo del 2,5 per cento, e l’ha estesa alle situazioni precedenti. Ha poi dichiarato illegittime, in via conseguenziale, la norma gemella sull’imposta di registro e le regole transitorie del 2024 e del 2025 che continuavano a rinviare ai vecchi coefficienti.
Cosa cambia in pratica. Chi ha ricevuto una rendita vitalizia per successione o per donazione negli anni in cui il saggio legale era molto basso non subisce più i coefficienti gonfiati. Nel caso deciso il moltiplicatore scende da 150 a 12. La decisione incide sui rapporti non ancora esauriti, quindi sui contenziosi in corso e sulle posizioni non ancora definite. La Corte ha aggiunto che sarebbe opportuno un intervento del legislatore per fissare criteri di calcolo conoscibili e razionali.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/89