Impugnazione di delibera per vizio formale: la causa e di valore indeterminabile, non si guarda al compenso dell’amministratore (Cass. 23374/2026)

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 23374/2026, pubblicata il 16 luglio 2026 (R.G.N. 768/2022) – camera di consiglio del 16 giugno 2026, Presidente Francesco Maria Cirillo, Relatrice Maria Ludovica Russo.

Il principio di diritto

L’impugnazione di una delibera assembleare condominiale proposta al solo scopo di caducarla per un vizio meramente formale, priva di incidenza diretta sul patrimonio dell’attore, ha valore indeterminabile: la determinazione del valore della causa non può ancorarsi alla spesa che l’attore deduca come indebitamente impostagli (nella specie, il compenso annuo dell’amministratore), ma deve avere riguardo all’oggetto diretto e complessivo della delibera impugnata, atteso che l’impugnazione si estende alla validità dell’intera deliberazione, con effetto caducatorio unitario.

Il fatto

Un condomino impugnava una delibera assembleare – con cui l’assemblea aveva revocato una precedente deliberazione relativa alla nomina dell’amministratore – chiedendone l’annullamento per un vizio formale (difetto della maggioranza qualificata ex art. 1136, comma 4, c.c.). Il Tribunale accoglieva la domanda e liquidava le spese; in appello, la Corte d’appello di Catania riteneva legittima la liquidazione, determinando il valore della causa in misura pari al compenso annuo dell’amministratore. Il condomino ricorreva per cassazione con otto motivi, contestando in particolare la determinazione del valore della controversia; il condominio restava intimato.

La motivazione

Il primo motivo e fondato e assorbe gli altri. E indeterminabile il valore della domanda di annullamento di una delibera assembleare per violazione di legge, poiché il petitum non e posto in relazione a una specifica domanda economicamente determinabile (Cass. n. 536/2016). L’impugnazione della delibera introdotta dal singolo condomino non e ristretta al rapporto parziale che lega l’attore al condominio, ma si estende alla validità dell’intera deliberazione, con effetto caducatorio unitario (Cass. n. 19250/2021; n. 9068/2022). Quando il vizio e meramente formale e la delibera non incide direttamente sul patrimonio dell’attore, il valore della causa non può basarsi sulla spesa asseritamente imposta (qui, il compenso annuo dell’amministratore), ma va riferito all’oggetto diretto della delibera impugnata: la causa e dunque di valore indeterminabile. La Corte d’appello ha errato ancorando il valore al compenso dell’amministratore.

Esito: la Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che riesaminera il merito dell’appello sulla base del valore indeterminabile della causa, anche per le spese di legittimità.

Implicazioni pratiche

La decisione ha un risvolto pratico immediato sulla liquidazione dei compensi e del contributo unificato nelle liti condominiali. Quando si impugna una delibera assembleare per un vizio soltanto formale, senza chiedere il ristoro di una spesa specifica gravante sul singolo condomino, la causa e di valore indeterminabile: non la si può parametrare all’importo economico sottostante alla delibera (come il compenso dell’amministratore), perché l’impugnazione travolge l’intera deliberazione con effetto caducatorio unitario. Ne discende l’applicazione del relativo scaglione tariffario per valore indeterminabile. Un dato che incide sulla stima delle spese di lite e sul rischio economico dell’impugnazione.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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