Il socio a ristretta base può̀ contestare nel merito il reddito societario definitivo per mancata impugnazione (Cass. 22976/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 22976/2026, data di pubblicazione 9 luglio 2026 (R.G.N. 33620/2018) – Presidente Roberta Crucitti, Relatore Sabrina Serrelli.
Il principio di diritto
Il regime di pregiudizialità nei giudizi tra l’accertamento del reddito percepito dalla società ed il reddito di partecipazione attribuito al socio di società di capitali avente ristretta base partecipativa viene meno nel caso in cui l’accertamento nei confronti della società divenga definitivo non perché giudizialmente ritenuto fondato nel merito, bensì a causa dell’omessa impugnazione dell’atto impositivo o di vizi procedurali dell’impugnativa proposta dalla società; in tali casi il socio può pertanto contestare, con riferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società.
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un socio, titolare del 10% di una s.r.l. a ristretta base, un avviso di accertamento per l’anno 2003, imputandogli la quota di reddito di partecipazione a fronte dell’accertamento societario per costi indeducibili derivanti da operazioni in tutto o in parte inesistenti, ricavi non contabilizzati e cessione di merce non fatturata. Il giudice di primo grado annullava l’atto; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva invece l’appello dell’Ufficio, ritenendo definitivo l’accertamento societario per mancata riassunzione del giudizio dopo un annullamento con rinvio e, quindi, non più contestabile dal socio.
Il contribuente ricorreva per cassazione con sette motivi, deducendo in particolare la violazione degli artt. 24 Cost. e 2909 c.c., nonché la disciplina sulla deducibilità dei costi da operazioni soggettivamente inesistenti (art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993), e lamentando di non aver potuto contestare nel merito il reddito societario pur non avendo partecipato al relativo giudizio.
La motivazione
La Corte accoglie il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo. Richiamando il proprio orientamento consolidato, ribadisce che nel giudizio promosso dal socio avverso l’accertamento del reddito di partecipazione relativo a una società di capitali a ristretta base non osta alla contestazione, anche nel merito, del reddito accertato in capo alla società la circostanza che l’avviso emesso verso quest’ultima sia divenuto definitivo per mancata impugnazione o per vizi procedurali: in tal caso difetta il vincolo di pregiudizialità e il socio, non avendo partecipato al giudizio societario, può contestare non solo la presunta distribuzione degli utili ma anche l’effettiva esistenza del maggior reddito societario.
La Commissione Tributaria Regionale ha errato ritenendo intangibile l’accertamento societario divenuto definitivo. Ha inoltre confuso, motivando in modo contraddittorio, operazioni oggettivamente inesistenti e operazioni soggettivamente inesistenti, equiparandone le conseguenze: la Corte rammenta che i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993 (salvi i limiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza e il caso dei costi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo), mentre è esclusa la deducibilità dei costi da operazioni oggettivamente inesistenti; distinta è anche la ripartizione dell’onere della prova nelle due ipotesi. Il terzo, il sesto e il settimo motivo restano assorbiti.
Esito: la Corte accoglie il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
La pronuncia rafforza la posizione del socio di società a ristretta base rimasto estraneo al giudizio societario: quando la definitività dell’accertamento sulla società dipende da inerzia o da vizi processuali, e non da un accertamento di merito, il socio conserva il diritto di contestare l’esistenza stessa del maggior reddito, oltre alla sua distribuzione. Nel merito, resta decisiva la distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, che governa la deducibilità dei costi e la distribuzione dell’onere probatorio: una motivazione che le equipari è viziata.
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