Danno da violazione del diritto d’autore: gli utili del contraffattore si “disaggregano”, non c’è la retroversione dell’art. 125 c.p.i.; il prezzo del consenso è residuale (Cass. 23592/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza n. 23592/2026, R.G.N. 19031/2024 — camera di consiglio del 23 giugno 2026, Presidente Enrico Scoditti, Relatore Silvia Vitrò.
Il principio di diritto
In tema di risarcimento del danno da violazione del diritto d’autore (art. 158 l. n. 633/1941), il lucro cessante va determinato tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e, solo in via sussidiaria, del cosiddetto “prezzo del consenso”; a differenza di quanto previsto dall’art. 125 c.p.i. per la proprietà industriale, gli utili del contraffattore non danno luogo all’istituto della retroversione, ma costituiscono un mero elemento della liquidazione equitativa, da “disaggregare” depurandoli dei costi sostenuti e del contributo autonomo dell’autore dell’illecito, sì da fermarne la considerazione al limite della percentuale eziologicamente riconducibile alla contraffazione. Rilevano, ai sensi dell’art. 1223 c.c., soltanto le conseguenze immediate e dirette dell’illecito.
Il fatto
Una società editrice di quotidiani agiva contro l’autore e l’editore di un romanzo di grande successo, lamentando l’illecita riproduzione, in alcuni brani del libro, di articoli pubblicati sulle proprie testate, in parte senza indicazione della fonte. Dopo un lungo iter (più pronunce di merito e di legittimità, con rinvio sulla liquidazione del danno), la Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio, condannava l’editore e l’autore al pagamento di 10.000 euro per l’illecita riproduzione di due articoli e per la mancata citazione della fonte di altri, entro il limite di 60.000 euro fissato dal divieto di reformatio in peius. L’editrice ricorreva per cassazione, chiedendo un risarcimento maggiore, esteso agli utili di tutte le forme di sfruttamento dell’opera (anche televisive e cinematografiche).
La motivazione
La Corte rigetta il ricorso. La liquidazione del danno ex art. 158 l.d.a. deve tener conto degli utili realizzati in violazione del diritto e, solo in via sussidiaria, del “prezzo del consenso”; ma, a differenza dell’art. 125 c.p.i., gli utili del contraffattore non comportano retroversione: sono un elemento della liquidazione equitativa, da disaggregare per depurarli dei costi e del contributo autonomo dell’autore, così da limitarne il rilievo alla percentuale eziologicamente derivata dalla contraffazione. La Corte territoriale ha correttamente considerato solo le conseguenze immediate e dirette dell’illecito (art. 1223 c.c.), riferite alla pubblicazione del libro — non gli sfruttamenti cinematografici, teatrali e televisivi, questioni nuove e inammissibili — e ha valorizzato l’enorme contributo personale dell’autore e la marginalità, quantitativa e qualitativa, degli articoli riprodotti, nel rispetto del divieto di reformatio in peius.
Esito: rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Implicazioni pratiche
Nel contenzioso da violazione del diritto d’autore, il danneggiato non ottiene la “retroversione” degli utili del contraffattore prevista per la proprietà industriale (art. 125 c.p.i.): quegli utili sono solo un parametro della liquidazione equitativa e vanno “disaggregati”, isolando la quota effettivamente riconducibile alla porzione plagiata rispetto al contributo creativo autonomo dell’autore. Chi agisce deve provare l’ammontare degli utili e ancorare la domanda alle conseguenze immediate e dirette dell’illecito, senza introdurre tardivamente nuove voci (sfruttamenti derivati). Rileva, infine, il limite del divieto di reformatio in peius quando il capo sul quantum non sia stato impugnato da tutte le parti.
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