Esimente del diritto di critica e verità putativa del fatto; mediazione: inammissibilità dei motivi e accoglimento dell’incidentale (Cass. civ. Sez. 3 n. 1325 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’efficacia esimente del diritto di critica postula che il fatto presupposto e oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. L’accertamento della sussistenza dell’esimente e la valutazione del superamento dei suoi limiti costituiscono giudizi di merito, insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione argomentata. Inoltre, nell’ipotesi di mancata comparizione personale di una parte alla mediazione, l’istituto risulta correttamente attivato anche mediante la partecipazione di un soggetto munito di procura a transigere, senza che sia richiesta una procura notarile o autenticata da pubblico ufficiale.
Il Fatto
Un avvocato era stato convenuto in giudizio, unitamente al direttore responsabile e alla casa editrice di un periodico, dalla Fondazione Archivio Opera Piero Manzoni, dagli eredi dell’artista e dalla direttrice della Fondazione, per il contenuto ritenuto diffamatorio di due articoli pubblicati nei primi mesi del 2018. Il Tribunale, ritenuto il carattere diffamatorio degli scritti, aveva accolto la domanda e condannato il professionista al risarcimento del danno non patrimoniale e alla riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge sulla stampa, oltre alla pubblicazione del dispositivo della sentenza sulla testata.
La Corte d’Appello aveva rigettato l’appello proposto dall’avvocato avverso la sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia, l’avvocato proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; la Fondazione e gli altri soggetti resistevano con controricorso e proponevano a loro volta ricorso incidentale con due motivi, uno dei quali volto a far valere la mancata liquidazione dei danni ulteriori per la perdurante omessa pubblicazione del dispositivo disposta dal Tribunale.
La Motivazione della Corte
Nel scrutinare i primi due motivi del ricorso principale, la Corte osserva che la Corte territoriale, pur avendo erroneamente affermato la tardività del richiamo a una pronuncia della Corte EDU, ne aveva comunque esaminato il contenuto, ritenendolo non conferente al caso di specie. Nel merito, la Suprema Corte ribadisce che il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio per cui l’esimente del diritto di critica richiede comunque un fatto vero o ragionevolmente putativo, non ravvisabile nella condotta dell’autore degli scritti. La Cassazione precisa come l’accertamento in concreto del superamento dei limiti della critica e della verità putativa del fatto costituisca un accertamento in fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.
Con riferimento al terzo e al quarto motivo, entrambi relativi all’eccepita improcedibilità della domanda per la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, la Corte dichiara i motivi inammissibili, non essendo stati riportati gli esatti termini dell’eccezione nell’atto di appello, come richiesto a pena di inammissibilità, e risultando comunque la direttrice della Fondazione munita di procura a transigere, partecipazione ritenuta idonea ad integrare la condizione di procedibilità.
Il quinto motivo viene, infine, dichiarato inammissibile perché volto ad ottenere una rivalutazione indiscriminata delle risultanze istruttorie senza prospettare specifiche censure di legittimità avverso la motivazione della Corte d’Appello, che aveva invece esaminato tutti gli episodi dedotti dall’appellante. Il ricorso principale viene pertanto rigettato.
La Corte accoglie invece il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo che i giudici di appello abbiano errato nel desumere una rinuncia, espressa o tacita, alla domanda risarcitoria per il ritardo nella pubblicazione della sentenza, dal solo consenso prestato dagli appellati alla sospensione delle iniziative esecutive. Il consenso a non eseguire la sentenza di primo grado non implica alcuna rinuncia al credito risarcitorio già maturato. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione per l’accertamento e la liquidazione del danno ulteriore derivante dalla mancata pubblicazione della sentenza.
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Nota della Redazione
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