La sanatoria ex art. 182 cod. proc. civ. non opera per la mancanza della procura (Cass. civ. Sez. 3 n. 1926 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, consente la sanatoria dei soli vizi che determinano la nullità della procura al difensore, non anche della sua mancanza o inesistenza in atti. In tale evenienza il giudice non può assegnare un termine per la regolarizzazione, ma deve dichiarare la contumacia della parte che ha proposto la domanda o si è costituita tramite un difensore sprovvisto di valida procura. Il provvedimento che, invece, assegni il termine di sanatoria per una fattispecie di mancanza della procura è illegittimo e invalida la successiva declaratoria di contumacia, con conseguente nullità della sentenza che abbia deciso la causa in contraddittorio con la parte erroneamente considerata costituita.
Il Fatto
Un soggetto agiva in giudizio dinanzi al Giudice di pace nei confronti di due vicini, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente cagionati a una strada in ghiaia di uso comune. Rigettata la domanda in primo grado, l’attore proponeva appello dinanzi al Tribunale.
Nel giudizio di appello, la difesa dell’appellante eccepiva la nullità della costituzione degli appellati per mancanza della procura in calce alla comparsa di risposta depositata in primo grado. Il Tribunale, rilevata l’effettiva assenza della procura, concedeva un termine per la sanatoria ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ.; alla scadenza, dichiarava invalida la costituzione. Dopo una serie di successive vicende processuali, un provvedimento revocava tale declaratoria e la causa veniva decisa nel merito con sentenza di rigetto dell’appello, con condanna dell’appellante alle spese in favore degli appellati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando il primo motivo di ricorso, afferma la fondatezza della censura con cui si deduce l’illegittimità del provvedimento con cui il giudice di merito aveva assegnato il termine per sanare la presupposta nullità della procura, trattandosi, nella specie, di una fattispecie di mancanza della procura medesima.
La Corte chiarisce che l’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, fa espresso riferimento al “vizio che determina la nullità della procura“, non anche alla sua inesistenza o mancanza. Solo la novella introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 ha esteso il meccanismo della sanatoria anche alla fattispecie dell’assenza della procura, come già evidenziato dalle Sezioni Unite n. 37434 del 2022.
Nella vicenda in esame, accertata la mancanza della procura in calce all’originale della comparsa di risposta di primo grado, il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare la contumacia degli appellati, piuttosto che assegnare loro un termine per la regolarizzazione. La successiva revoca del provvedimento che aveva dichiarato l’inammissibilità della costituzione e la decisione nel merito della causa hanno determinato una contraddizione logico-giuridica, evidente anche nella circostanza che la sentenza impugnata qualificava gli appellati come “contumaci”, ma ne riportava le conclusioni e li riteneva vittoriosi con condanna alle spese dell’appellante, come se fossero regolarmente costituiti.
La Corte rileva che l’illegittimo provvedimento di concessione del termine ha avuto effetti concreti e non irrilevanti sull’esito del giudizio, avendo condotto a una decisione di merito pronunciata in un contesto processuale viziato. La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Biella, in persona di diverso magistrato, che dovrà rinnovare l’esame dei motivi di appello procedendo nella dichiarata contumacia degli appellati, salva la loro facoltà di costituirsi tardivamente fino alla rimessione della causa in decisione, ai sensi dell’art. 293, primo comma, cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di appello.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 182 c.p.c. – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
- Art. 293 c.p.c. – Costituzione del contumace