Inammissibile il ricorso che non censura entrambe le rationes decidendi (Cass. civ. Sez. III n. 6394 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la decisione impugnata si fonda su due distinte e autonome rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a giustificarla, l’impugnazione per cassazione può trovare accoglimento soltanto se entrambe le rationes siano efficacemente censurate. L’inammissibilità del motivo che investe una sola delle due rationes rende inammissibile anche l’altro motivo, per assorbimento, senza che il giudice di legittimità debba esaminarne la fondatezza. Il ricorso che non espone in modo adeguato i fatti di causa e le ragioni delle decisioni di merito è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non è proponibile in caso di c.d. doppia conforme in facto, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ..

Il Fatto

La ricorrente ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente, che assumeva provocato dalle condizioni di una strada comunale. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Napoli e la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 1405/2020.

Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, denunciando rispettivamente la falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. e l’omesso esame di fatti decisivi. Il Comune ha resistito con controricorso. Formulata proposta di definizione accelerata, su istanza della ricorrente la trattazione è stata disposta in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condividendo integralmente la proposta di definizione accelerata. In via generale il ricorso difetta di una esposizione adeguata dei fatti rilevanti: non riporta neppure succintamente le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado, né gli accadimenti processuali, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non consentendo così una comprensione dei motivi proposti.

Il primo motivo si risolve in una dissertazione sull’interpretazione dell’art. 2051 cod. civ., senza confrontarsi analiticamente con la decisione impugnata, difettando della necessaria specificità. Il secondo motivo è inammissibile sia perché non riporta i fatti storici che il giudice d’appello avrebbe omesso di esaminare, sia perché la denuncia ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non è proponibile in caso di doppia conforme in facto, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., vigente ratione temporis.

La Corte rileva che la decisione impugnata è sostenuta da due distinte e autonome rationes decidendi, ognuna sufficiente da sola a giustificarla: la sussistenza dell’esimente del caso fortuito per il carattere improvviso e imprevedibile dell’alterazione del manto stradale, e la sussistenza della medesima esimente per la condotta colposa della danneggiata, idonea ad assumere efficienza causale esclusiva. Poiché la seconda ratio è censurata esclusivamente con il secondo motivo, la sua inammissibilità determina l’assorbimento del primo.

La Corte richiama il consolidato principio secondo cui, quando una statuizione è sostenuta da due autonome rationes decidendi, entrambe sufficienti a giustificarla, l’impugnazione può trovare accoglimento solo se entrambe siano efficacemente censurate (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3951 del 18/04/1998; Cass., Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20107 del 22/07/2024).

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. La Corte condanna la ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in € 2.300,00 oltre € 200,00 per esborsi, nonché alla sanzione di € 2.300,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e a quella di € 500,00 ai sensi del comma 4, in favore della cassa delle ammende. Dà infine atto dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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