Avviso catastale post-Docfa: obbligo motivazione e inammissibilità per mancata censura (Cass. civ. Sez. 5 n. 23948 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura Docfa, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Ove, invece, vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. È, inoltre, inammissibile il ricorso per cassazione che non censuri specificamente la ratio decidendi fondata sul giudicato formatosi su una precedente pronuncia che ha confermato la classificazione catastale dell’immobile, in assenza di modificazioni fattuali atte a inficiarla.
Il Fatto
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate aveva modificato la categoria dell’immobile di sua proprietà, attribuendo la classe A/1 in luogo della proposta A/2, a seguito di una procedura Docfa. Nel 2010 il medesimo immobile era già stato oggetto di un’altra procedura Docfa, all’esito della quale l’Ufficio aveva attribuito la classe A/1, confermata dalla Commissione Tributaria Provinciale con sentenza passata in giudicato per mancata impugnazione.
La Commissione Tributaria Regionale della Liguria rigettava l’appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, lamentando la violazione dell’obbligo di motivazione dell’avviso e il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il primo motivo inammissibile, dando continuità all’indirizzo consolidato in materia di motivazione dell’avviso di accertamento catastale successivo a procedura Docfa. Richiamato il principio per cui l’obbligo motivazionale è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando non vi sia disaccordo sugli elementi di fatto ma solo una diversa valutazione economica, la Corte rileva che, nel caso di specie, l’Agenzia ha valutato gli stessi elementi prospettati nella Docfa, confermando la classificazione ormai definitiva. Una perizia di parte non può, peraltro, mutare gli elementi di fatto già valutati dall’Amministrazione.
La sentenza impugnata si fonda, inoltre, su due distinte e autonome rationes decidendi: la prima relativa al giudicato formatosi sulla sentenza del 2014, la seconda sulle caratteristiche oggettive dell’immobile. La CTR ha esteso alla fattispecie gli effetti di quella pronuncia, stante l’assenza di modificazioni fattuali atte a inficiarla. La ricorrente, tuttavia, non ha contestato specificamente la ratio basata sul consolidamento della categoria A/1 per effetto del giudicato, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Quanto al secondo motivo, relativo alla motivazione apparente, la Corte ne dichiara l’inammissibilità, richiamando il principio per cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.. Detto vizio ricorre solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile. La sentenza impugnata non incorre in tale vizio, avendo i giudici di appello motivato su tutti gli aspetti dell’impugnazione richiamando correttamente i principi di legittimità.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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